Lo stabilisce una sentenza del Giudice di Pace di Roma
ROMA – «L’arroganza delle compagnie aeree nei confronti degli utenti viene pesantemente punita dai giudici italiani».
Così il Codacons commenta la sentenza del Giudice di Pace di Roma, per il caso di un bagaglio smarrito e consegnato con grave ritardo, per il quale la compagnia aerea Belavia aveva rifiutato al passeggero coinvolto nel disservizio il risarcimento spettante in base alla legge.
La vicenda risale all’agosto 2013, quando un viaggiatore si era imbarcato all’aeroporto di Fiumicino sul volo delle ore 12.40, B2886, operato da Belavia e diretto a Minsk.
«All’arrivo presso l’aeroporto di Minsk il passeggero non si vedeva consegnare il proprio bagaglio pur regolarmente consegnato al check-in alla partenza. Tale problematica coinvolgeva un gran numero di passeggeri imbarcati sul medesimo volo. Il bagaglio veniva ritrovato e consegnato al legittimo proprietario solo 6 giorni dopo l’arrivo a destinazione» spiega il Codacons.
«In tale periodo il viaggiatore si vedeva costretto ad acquistare capi di abbigliamento e beni necessari per il soggiorno nella città di Minsk, luogo prescelto per trascorrere le vacanze estive, per un ammontare complessivo pari a circa 1.007 euro, certificati dagli scontrini di acquisto conservati e depositati in giudizio» aggiunge l’associazione.
«Dopo aver avviato la procedura per ottenere dal vettore l’indennizzo automatico riconosciuto dalla legge sul trasporto aereo, riceveva però un netto rifiuto della compagnia aerea Belavia, la quale rispondeva di poter risarcire al turista esclusivamente la somma di 50 dollari Usa» si legge ancora nella nota del Codacons.
Il consumatore si era rivolto all’associazione che aveva intentato una causa dinanzi al Giudice di Pace di Roma contro il vettore aereo.
È di oggi la notizia che il Giudice Emilio Capossela ha pienamente riconosciuto le richieste presentate dall’avvocato Cristina Adducci, legale Codacons specializzato in turismo, con una sentenza in cui si legge: «Il fatto concernente la ritardata consegna del bagaglio è stato espressamente riconosciuto dalla convenuta. A questa, pertanto, deve essere attribuita la responsabilità per quanto occorso, ai sensi dell’art.19 della Convenzione di Varsavia il quale stabilisce che “Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”».
Belavia è stata così condannata a risarcire il viaggiatore per 1.760 euro, di cui 1.100 a titolo di risarcimento e 660 di rimborso spese legali.