Le novità del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di non possesso dell’apparecchio tv
ROMA – Dal 24 Febbraio la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato potrà essere presentata ogni giorno dell’anno utilizzando i nuovi modelli. Il provvedimento riguarda la dichiarazione di non possesso di un apparecchio tv, da presentare per non pagare il canone Rai che dall’anno scorso è addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato anche che per 60 giorni a partire dal 24 febbraio e dunque entro il 25 aprile (che, essendo festivo, diventa 26 aprile) il contribuente potrà presentare la dichiarazione sostitutiva usando o il nuovo modello o quello vecchio.
“Tenuto conto che nel primo anno di avvio della riscossione del canone tv nelle fatture per la fornitura di energia elettrica il primo addebito è stato effettuato, cumulativamente, nel mese di luglio, con il presente provvedimento viene introdotta la possibilità di indicare la data a decorrere dalla quale sussiste il presupposto attestato (ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica di un soggetto intestatario di un’utenza elettrica su cui è dovuto il canone)” si legge nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia spiega anche che “al fine di semplificare la compilazione del modello, è stato previsto un quadro separato per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa. Sono conseguentemente modificati sia il modello di dichiarazione sostitutiva sia le relative istruzioni per la compilazione”.
Ciò significa che nel caso di cambiamento dei presupposti di partenza, il contribuente potrà indicare nel nuovo quadro B la data di inizio.
Come non pagare il canone se non si possiede un apparecchio tv
A fare chiarezza sulla novità è l’Aduc: ecco le novità in sintesi.
– Se la data del cambiamento è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, si potrà indicare nel campo “data di inizio” il 1° gennaio dell’anno di presentazione. L’esonero sarà per tutto l’anno.
– Se invece i presupposti ricorrono a partire dal 2 gennaio fino al 1° luglio il canone non sarà dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
– Se i presupposti ricorrono, invece, da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
Altra modifica riguarda la presenza del quadro C “Dichiarazione di variazione dei presupposti”.
Il riquadro era già presente nei vecchi modelli, incorporato nei riquadri A e B. Ora questo campo va compilato solo se è cambiata la situazione rispetto alla precedente dichiarazione. Ad esempio se si acquista un televisore. Si dovrà indicare la data di presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva.
Le altre scadenze del Canone Rai restano le stesse
Le altre scadenze per l’abbonamento alla televisione pubblica restano identiche all’anno scorso.
Per la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio tv:
– la compilazione del quadro A ha effetto per tutto il 2017 se è stata presentata tra il 1° luglio 2016 e il 31 gennaio 2017.
– per chi la presenta tra il 1° febbraio ed entro il 30 giugno 2017 l’esenzione del pagamento del canone sarà valida per il semestre luglio-dicembre 2017.
Resta uguale anche la procedura per comunicare una nuova utenza elettrica già intestata a chi paga già il canone in bolletta.
Se non si vuole pagare il canone a partire dall’attivazione della nuova fornitura, la dichiarazione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura elettrica.
La modulistica è disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’Aduc ha realizzato anche una scheda pratica con tutte le indicazioni per il contribuente.