Per la telefonia mobile fatturazione non inferiore ai 28 giorni. Il Codacons: “Così utenti tutelati solo a metà”
ROMA – La fatturazione del telefono fisso non può essere inferiore ai 28 giorni e l’unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione deve essere il mese. È quanto ha deliberato il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a seguito della relazione del Commissario Francesco Posteraro.
L’Agcom infatti spiega che la fatturazione a 28 mesi, scelta da alcune compagnie telefoniche, non consente all’utente di avere la corretta percezione del prezzo offerto e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi.
Alla luce dell’evoluzione dei mercati della telefonia fissa e mobile, l’Agocom ha infatti “ravvisato la necessità di garantire una tutela effettiva degli utenti avendo riscontrato problemi in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa, determinati anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione” si legge in una nota.
“Tenuto conto delle differenze in termini di trasparenza e controllo della spesa da parte dell’utenza tra il settore della telefonia mobile (in cui la maggior parte del traffico è prepagato) e quello della telefonia fissa (contratti in abbonamento e costi post-pagati), l’Autorità ha dunque individuato nel mese il periodo temporale minimo per consentire all’utente di avere una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati e un tempo di invarianza nel rinnovo del presso offerto dagli operatori” prosegue l’Agcom.
Considerate le caratteristiche specifiche del mercato di telefonia fissa, in cui anche per i servizi all’ingrosso vale la regola mensile, secondo l’Autorità una imputazione dei costi dei servizi fatturati agli utenti su un periodo diverso da quello mensile riduce le condizioni di trasparenza e corretta informazione per gli utenti, determinando un notevole impatto non solo in fase precontrattuale, ma anche sul controllo della spesa dovuto in fase di esecuzione del contratto.
Per quanto riguarda invece la telefonia mobile, Agcom ha previsto che la cadenza non possa essere inferiore ai 28 giorni, ritenendo dunque necessario individuare una frequenza minima di fatturazione al fine di garantire, anche in questo caso, trasparenza e periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell’offerta.
L’Autorità ha anche stabilito, nei casi di offerte di telefonia mobile che abbiano cadenza diversa da quella mensile, l’obbligo per gli operatori di informare l’utente, tramite l’invio di un Sms, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta.
Nel caso di offerte convergenti che coinvolgano la telefonia fissa, prevale la cadenza prevista per quest’ultima, ovvero su base mensile. Agcom ha stabilito un periodo temporale di novanta giorni per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove regole.
Il Consiglio dell’Autorità è intervenuto infine in materia di conoscibilità del credito residuo. A tale proposito Agcom ha deciso che gli utenti debbano conoscere gratuitamente il proprio credito tramite una pagina ad accesso riservato consultabile nel sito web dell’operatore o tramite applicazioni dedicate, oppure attraverso un messaggio informativo inviato dal numero telefonico di assistenza clienti o via Sms gratuito.
Sulla delibera dell’Agcom è intervenuto anche il Codacons, secondo il quale “tutela solo a metà gli utenti italiani”.
Per l’associazione dei consumatori “gli utenti devono essere tutelati allo stesso modo, e non si capisce perché per la telefonia fissa i canoni debbano essere mensili, mentre per quella mobile la fatturazione può essere a 28 giorni “.
Come sottolinea il presidente Carlo Rienzi “oggi moltissimi utenti hanno abbandonato il telefono fisso a casa, optando solo per l’utilizzo del cellulare. In tal senso non si comprende pienamente la decisione dell’Agcom, perché la possibilità per le compagnie telefoniche di fatturare a 28 giorni comporta aggravi di spesa evidenti a danno dei consumatori, e determina un rincaro occulto delle tariffe”.