Secondary ticketing, Antitrust multa cinque società che vendono biglietti concerti


Il Codacons esulta: “Ora oscurare i siti che fanno bagarinaggio online”

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Biglietti a prezzi gonfiati sul web per diversi concerti in Italia

ROMA – L’Antitrust interviene oggi sul fenomeno del secondary ticketing, il bagarinaggio online per i biglietti dei concerti. E lo fa con sanzioni per un totale di 1,7 milioni di euro a cinque società che si occupano della vendita dei tagliandi: TicketOne, Viagogo, Ticketbis, Mywayticket e Seatwave.

Le sanzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato arrivano al termine delle cinque istruttorie aperte dopo le denunce di alcune associazioni dei consumatori, come il Codacons, per verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo, in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni.

Nel mirino dell’Antitrust sono finiti i cosiddetti “hot events”, come i concerti di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2 o Ed Sheeran.

Per ognuno di questi eventi musicali subito dopo la messa in vendita dei biglietti si era scatenato un mercato parallelo, con prezzi alle stelle e spesso superiori ai mille euro.

Il procedimento contro TicketOne avviato dall’Autorità

Come si legge in una nota dell’Antitrust “un primo procedimento ha riguardato Ticketone SpA, soggetto che – in virtù di un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi italiani – è allo stato ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori (promoters) per conto dell’artista (cosiddetto mercato primario)”.

“In particolare, il caso in questione è stato originato da numerose segnalazioni in cui veniva lamentato un repentino esaurimento dei biglietti sul mercato primario e la quasi contestuale vendita degli stessi sul mercato secondario, dove risultavano venduti a prezzi maggiorati. Scopo del procedimento era verificare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati” prosegue l’Antitrust.

“Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l’offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing, il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti online relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti” sottolinea l’Autorità.

“Da questo punto di vista è risultato, infatti, che Ticketone – malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi” si legge ancora nella nota.

“Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro” conclude l’Autorità.

Le altre quattro istruttorie

Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo, Ticketbis, e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet.

“Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori – sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto” prosegue la nota.

“In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario” aggiunge l’Antitrust.

“L’Autorità, pertanto, ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro” conclude la nota.

Il Codacons: “Accolte le nostre richieste”

Esulta il Codacons per le sanzioni da 1,7 milioni di euro inflitte dall’Antitrust ad alcune società operanti nel settore della vendita di biglietti per concerti e spettacoli.

“L’Autorità ha accolto le nostre richieste e ha riconosciuto le violazioni dei diritti dei consumatori” spiega il presidente Carlo Rienzi.

La vicenda nasce infatti da numerose denunce del Codacons che aveva segnalato come i biglietti dei concerti andassero a ruba sui siti di vendita ufficiale, per comparire poi a prezzi astronomici sui siti di bagarinaggio online. “Un fenomeno deprecabile e senza alcun controllo che ha arrecato danni per centinaia di milioni di euro agli utenti” aggiunge Rienzi.

“Chiediamo ora l’oscuramente dei siti web che realizzano il bagarinaggio online per evitare che gli illeciti riscontrati dall’Antitrust possano proseguire” prosegue il presidente dell’associazione dei consumatori. “Forti delle conclusioni dell’Autorità, invitiamo gli appassionati di musica ad aderire all’azione risarcitoria del Codacons avviata contro i siti di secondary ticketing, attraverso la pagina pubblicata sul sito www.codacons.it” conclude.