Una battaglia che ha visto la Coldiretti combattere per la conquista meritocratica del Made in Italy
Da domani mercoledì 19 aprile, infatti, l’etichetta sul latte e sui prodotti lattiero-caseari si fa più trasparente con storico via libera all’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero – caseari che pone finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy.
Molinaro: l’importante risultato della mobilitazione permette alla zootecnia calabrese di crescere e i consumatori avranno certezze sulla provenienza delle cagliate
Scatta infatti l’obbligo di indicare in etichetta su tutte le confezioni di prodotti lattiero – caseari, l’origine della materia prima in maniera “chiara, visibile e facilmente leggibile”. Questo vale per latte, burro, yogurt, mozzarelle, formaggi e latticini a base di latte vaccino, ovi caprino, bufalino e di altra origine animale. Sono esclusi dall’obbligo di origine in etichetta solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
La Coldiretti Calabria presieduta da Pietro Molinaro ricalca con soddisfazione: “È proprio il caso di dirlo: quando c’è impegno, coerenza, cuore e visione per l’affermazione di un modello di sviluppo i risultati arrivano. L’obbligo di indicare in etichetta l’origine è una battaglia storica della Coldiretti che è stata vinta e l’importante risultato contribuisce a far crescere la nostra zootecnia e dare certezze ai consumatori.”
“E’ una svolta di grande rilievo – commenta Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – il provvedimento, va a beneficio degli allevatori e cittadini-consumatori ed è scaturito dalla guerra del latte scatenata dalla Coldiretti contro le speculazioni insostenibili sui prezzi alla stalla e sta portando ad un sostanziale aumento dei compensi riconosciuti agli allevatori senza oneri per i consumatori.
Il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale – informa la Coldiretti – prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte a lunga conservazione o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero – caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese.
Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate – precisa la Coldiretti – le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.