Domande e risposte sull’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica introdotto dal Governo
ROMA – Cinque anni e cinque giorni. Questo il periodo di tempo che separa i due provvedimenti che hanno segnato indelebilmente la vita di moltissimi italiani.
Il 6 dicembre 2011 l’esecutivo Monti attuava una vera e propria rivoluzione copernicana dei requisiti pensionistici, intervenendo anche sul metodo di calcolo delle pensioni, sui lavori usuranti e su moltissimi aspetti del panorama normativo previdenziale.
Da quel momento, il mercato del lavoro ha dovuto fare i conti con due moti fra loro opposti: l’esigenza di un turn-over dinamico e dell’ingresso di risorse giovani per far fronte alle nuove esigenze produttive aziendali e, in direzione contraria, il progressivo allontanarsi della meta pensionistica e del collocamento a riposo per milioni di italiani, bloccati nel mercato del lavoro più a lungo di quanto l’effettiva domanda potesse forse trattenerli.
Per rispondere all’esigenza di uscire da questo stallo, il 28 settembre dello scorso anno, riaprendo la stagione della concertazione, il governo Renzi e le tre sigle sindacali maggioritarie si sono sedute attorno a un tavolo per impegnarsi ad adottare alcune delle soluzioni proposte nel corso di questi lunghi cinque anni. È nella Fase 1 del verbale scaturito da quell’incontro che è nato l’APE, battezzato definitivamente come “Anticipo finanziario a garanzia pensionistica” nella cornice della Legge di Stabilità 2017 emanata l’11 dicembre 2016 (L. 232/2016, art. 1 cc. 166-186).
Il provvedimento non è stato varato in forma solitaria, ma accompagnato da una misura sorella, vale a dire la Rita (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) che persegue le medesime finalità dell’APE, pur se con una diversa dinamica di finanziamento.
APE e Rita sono due misure temporanee (il cui accesso sperimentale si chiuderà alla fine del 2018) che non modificano in alcun modo la riforma delle Pensioni Fornero; il loro obiettivo è invece agire in modo sinergico e complementare rispetto alle misure disostegno al reddito vigenti (in particolare la NASpI, la cui durata massima ai sensi del D.Lgs. 22/2015 è di 24 mesi).
Ai lavoratori pubblici e privati con più di sessantatré anni, a partire dalla prossima festa dei Lavoratori, sarà possibile richiedere tre diverse prestazioni (ognuna dotata di requisiti diversi) che garantiranno un reddito ponte fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia. Il reddito potrà essere costituito da un vero e proprio prestito sulla futura pensione con tassi e condizioni agevolate e con la partecipazione dello stato degli oneri finanziari a essi collegati (APE volontario), da una indennità finanziata dallo Stato (APE Sociale) per soggetti che versano in uno stato di difficoltà (causato dalla prolungata disoccupazione, disabilità etc), da una nuova prestazione erogata dalle forme di previdenza complementare (Rita) che permetta di godere prima dei requisiti tradizionali già accantonati presso il proprio fondo.
In questo panorama, l’APE privato registra anche una propria variante, aziendale, più economica delle misure già messe in campo dalla Riforma Fornero del 2012, che consentirà alle imprese di partecipare all’anticipo pensionistico riducendo il peso del piano di ammortamento fino a neutralizzarlo, in accordo con il lavoratore. In realtà, per potere prendere il via in termini effettivi, le tre misure sopra menzionate necessitano di due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (attesi all’inizio dello scorso mese di Marzo) e di un accordo quadro dedicato agli aspetti finanziari e assicurativi.
Lo scorso 18 aprile il premier Gentiloni ha firmato il decreto che disciplina l’APE sociale che adesso attende il via libera del Consiglio di Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si conferma, pertanto, lo slittamento per l’APE privata che non partirà il prossimo 1° maggio.
Nelle more la Covip ha emanato il 22 marzo 2017 una circolare che disciplina la possibilità di utilizzare, come reddito ponte prima del conseguimento della pensione di vecchiaia, l’eventuale accantonamento presso una forma di previdenza complementare (Rita).
A fronte della crescente richiesta di chiarimenti, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro propone un approfondimento al predetto pronunciamento della COVIP e una serie di domande e risposte che tentano, sulla base della normativa vigente e delle informazioni emerse dall’equipe di Palazzo Chigi, di spiegare la natura, il funzionamento e la convenienza di APE e Rita, in attesa dei DPCM, delle Circolari INPS e delle informative delle forme di previdenza complementari, che a loro volta esplicheranno gli aspetti tecnici e operativi di questi nuovi strumenti di flessibilità.
Ecco le FAQ che riguardano l’Anticipo pensionistico.
1. L’APE è un nuovo metodo di accesso a pensione?
No, le due forme di APE introdotte con la Legge di Stabilità 2017 non sono un nuovo tipo di accesso a pensione e lasciano dunque del tutto inalterata la riforma operata dal governo Monti-Fornero alla fine del 2011 (L. 214/2011). Le due forme di APE (privato e sociale) costituiscono invece un reddito-ponte distribuito su 12 mensilità che accompagna gli assicurati con più di 63 anni ed altri requisiti (soggettivi e contributivi) alla sola pensione di vecchiaia. Il primo è a carico del contribuente, il secondo è una indennità a carico dello stato erogata da INPS.
2. Quali sono i requisiti dell’APE?
3. L’APE è costoso?
Una delle modalità di accesso all’APE è costosa (il cd. APE volontario o di mercato). Il costo è dato dall’anticipo stesso goduto per massimo 3 anni e 7 mesi (più speranza di vita), dagli interessi (TAN del 2,75%) e dall’assicurazione obbligatoria a rischio premorienza, pari a circa il 30% del capitale. Queste informazioni saranno ulteriormente precisate negli accordi quadro creditizi-assicurativi.
Nel caso dell’APE aziendale, il costo dell’anticipo a garanzia pensionistica sarà ridimensionato (in misura variabile fino ad essere neutralizzato) dalla dote di contributi facoltativa attivabile dal datore di lavoro. L’APE sociale, a carico dello Stato, è invece una prestazione gratuita che potrà essere richiesta, con diverse finestre di accesso, fino ad esaurimento delle risorse accantonate, entro la fine del 2018.
4. Qual è il procedimento per attivare l’APE volontario?
A partire da maggio 2017 (anche se si prevedono possibili slittamenti) il lavoratore richiede all’ INPS via web (o tramite intermediario autorizzato) la certificazione del diritto ad APE. L’ INPS certifica il diritto e comunica al richiedente la forbice fra importo minimo e l’importo massimo dell’APE che potrà fruire. Il lavoratore presenta due domande contemporaneamente: quella di pensione di vecchiaia e quella di APE, indicando anche l’istituto di credito e assicurativo prescelti. I documenti, sottoscritti da Banca e Assicurazione sono inviati all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Una volta accolta la domanda, l’APE è erogato entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto; il richiedente potrà esercitare diritto di recesso entro 14 giorni.
5. Quanto dura l’APE?
L’APE privato ha una durata teorica minima di sei mesi e di massimo 3 anni e 7 mesi, ma l’adeguamento a speranza di vita cui è sottoposta la pensione di vecchiaia (L. 122/2010) determina dal 2019 una potenziale variabilità nei termini di accesso a pensione di qualche mese che influenzerà anche la durata dell’APE, nonché l’importo finale della rata del piano di ammortamento.
6. Se chi ha attivato l’APE volontario decede prima dell’estinzione dell’anticipo finanziario, i suoi eredi acquisiscono il debito residuo?
No, l’assicurazione obbligatoria a rischio premorienza scongiura questa ipotesi, riversando sulla compagnia assicurativa l’onere di estinguere il debito residuo senza alcun costo per gli eredi.
7. Che convenienza c’è a chiedere l’APE privato e non un comune prestito bancario?
Il tasso annuo nominativo sarà particolarmente vantaggioso, così come le condizioni contrattuali e informative del finanziamento e delle assicurazioni obbligatorie (racchiuse in accordi-quadro di prossima emanazione). Il prestito sarà inoltre protetto da un apposito Fondo di Garanzia (L. 232/2016, art. 1, c. 173) amministrato dall’Inps che potrà coprire fino all’80% del finanziamento. Infine, la metà dei complessivi costi finanziari (di interesse) e assicurativi saranno materialmente sostenuti dallo Stato grazie a un credito d’imposta erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale durante i 20 anni del piano di ammortamento con cui chi avrà richiesto l’APE privato restituirà l’anticipo.
Tale credito fiscale attutirà il peso del prelievo delle rate, garantendo un maggiore netto di pensione finale. Inoltre, il peso delle rate di ammortamento dell’APE nei primi vent’anni di pensione di vecchiaia dovrà permettere al pensionato di percepire un trattamento pari ad almeno 1,4 volte l’assegno previdenziale minimo, cioè 702,65 euro per il 2017. Inoltre, è stato specificato che l’insieme della rata APE ed eventuali altri prestiti non potranno essere superiori al 30% dell’importo complessivo della pensione.
8. Quale sarà il trattamento fiscale dell’APE privato?
Completamente esente dal punto di vista fiscale e contributivo durante gli anni della sua fruizione. Le rate del piano di ammortamento saranno prelevate dal netto dell’assegno pensionistico con una misura mitigante sicura (il credito d’imposta derivante dalle spese finanziarie e assicurative) e una facoltativa (l’APE aziendale, cf. FAQ n. 17).
9. In che misura sarà fruibile l’APE privato?
L’importo minimo sarà di almeno 150 euro mensili netti per una durata di almeno sei mesi. Il DPCM specificherà anche che la percentuale di pensione netta anticipabile durante il periodo di godimento dell’APE sarà inversamente proporzionale alla durata dell’APE stesso.
10. Compio 63 anni nel 2017 e ho più di trent’anni di contributi e un futuro assegno pensionistico superiore a 1500 euro netti mensili. Sono stato licenziato a gennaio e godo della NASpI da febbraio 2017 per un totale di 24 mesi. Ho diritto all’APE sociale?
No, in quanto il requisito soggettivo sarà perfezionato dopo il 2018. L’APE sociale potrà essere attivato solo da chi ha compiuto 63 anni, possedendo 30 anni di contributi a condizione che soddisfi, entro il 31.12.2018, uno dei quattro requisiti soggettivi sotto schematizzati e se residueranno risorse al momento della domanda.
11. I requisiti soggettivi dell’APE sociale sono gli stessi di quelli previsti per i cd. Precoci social?
I requisiti identificati dalla manovra 2017 per l’accesso anticipato a pensione con 41 anni di contributi (L. n. 232/2016, art. 1 c. 199) per chi ha almeno un anno di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni sono in parte coincidenti con quelli dell’APE sociale. Infatti, per godere dell’accesso derogatorio è necessario sia avere un anno di ‘contribuzione precoce’ sia soddisfare una delle quattro condizioni dell’APE sociale, con un’unica differenza.
Per gli addetti a mansioni usuranti, l’APE sociale sarà accessibile a condizione che vi sia una anzianità lavorativa nelle mansioni difficoltose per almeno 6 anni (allegato C della Legge di Stabilità, con 11 mansioni). Per accedere alla pensione anticipata a 41 anni, sarà possibile avere lo stesso requisito riferito a una tabella analoga (Allegato E, L. Stabilità 2017) o, alternativamente, se si tratta di lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.67/2011 (decreto sui lavori usuranti), con mansioni ivi elencate e requisito di 7 anni di lavoro usurante sugli ultimi 10 o, ancora, lavori usuranti per almeno la metà della propria vita lavorativa.
12. I sei anni di lavoro difficoltoso richiesti dall’APE Social devono essere continuativi?
La Legge di Stabilità 2017 specifica che i beneficiari prima di accedere all’APE devono essere dipendenti che nei sei anni continuativi precedenti siano stati dedicati a mansioni di lavoro difficoltoso (Tabella C). Per questi ultimi è stata annunciata una modifica che permetterà di inserire i sei anni richiesti nel range degli ultimi sette anni neutralizzando eventuali periodi di disoccupazione.
13. È necessario non avere un rapporto di lavoro per godere dell’APE?
L’APE privato e l’APE aziendale possono essere richiesti anche in costanza di rapporto di lavoro; l’APE sociale prevede invece come condicio sine qua non che il richiedente abbia cessato la propria attività lavorativa e non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità). Allo stesso tempo, una volta ottenuto l’APE sociale sarà possibile accendere nuovi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che i redditi a essi collegati non superino le stesse soglie di cumulabilità già previste per la NASpI (8.000 euro annui per redditi di lavoro dipendente e parasubordinato, 4800 euro nel caso di lavoro autonomo, come previsto all’art. 1 c. 183 della L. 232/2016).
14. Vorrei attivare APE mentre godo della Naspi, è possibile?
Durante la percezione della Naspi sarà possibile unicamente godere dell’APE privato (o aziendale) e non quello Sociale; l’APE privato sarà in questo caso utilizzabile come prestazione di supporto a quelle già previste dal nostro ordinamento. Nel caso dell’APE sociale, invece, questa prestazione è incompatibile con la NASpI, con l’ASDI e la Dis-Coll, nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (art. 1, c. 182, L. 232/2016).
15. Durante la fruizione dell’APE sociale emetto percepisco in un anno 4000 euro di reddito da lavoro autonomo. Questo comporta la decadenza dall’APE?
No, la somma è compatibile con le soglie specificate dalla Legge di Stabilità (vd. FAQ n. 13). Sarà probabilmente necessario procedere a una comunicazione preventiva all’INPS in modo del tutto analogo a quanto già previsto per la NASpI.
16. Qual è il trattamento fiscale dell’APE sociale?
Sarà imponibile fiscalmente quale reddito in sostituzione di quello di lavoro dipendente, non avrà alcuna contribuzione correlata. In analogia a quanto già chiarito dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 2014 (punto 1.3), se l’APE sociale sarà classificato come prestazione a sostegno del reddito dovrebbe dare diritto alla fruizione delle detrazioni da lavoro dipendente e del bonus Renzi si cui all’art. 13, c. 1-bis del TUIR.
17. Un’impresa vuole aderire all’APE di mercato. È obbligata a neutralizzare il peso delle rate di recupero del piano di ammortamento?
No, l’APE aziendale è una sottospecie di APE volontario e consiste in un accordo libero e senza intermediazione sindacale che può essere sottoscritto fra dipendente e datore di lavoro con cui il secondo si impegna a versare un contributo ad aumento del montante contributivo che ha una misura minima pari all’importo della contribuzione volontaria che il dipendente avrebbe potuto versare nei mesi di godimento dell’APE.
Tale dote ottiene il risultato di aumentare il montante contributivo del dipendente, aumentando conseguentemente l’importo lordo della pensione e rendendola così più ‘resistente’ al prelievo operato dall’INPS al momento della decorrenza della pensione di vecchiaia. Maggiore sarà l’importo della dote contributiva, maggiore sarà la neutralizzazione operata rispetto alle rate mensili del piano di ammortamento. Una volta terminato il piano di ammortamento, la pensione conserverà comunque la ‘dote contributiva’ versata dal datore di lavoro.
18. Vi è un limite all’aumento del montante contributivo che il datore di lavoro conferisce a favore del dipendente nel caso dell’APE di mercato?
La norma pone un limite minimo al quantum dell’APE aziendale, ma non specifica un limite massimo, lasciando ai datori di lavoro ampia libertà. In questo senso, l’APE aziendale costituisce una misura di esodo aziendale radicalmente nuova: libera da qualunque accordo sindacale, attivabile anche attraverso fondi di solidarietà o enti bilaterali, con un quantitativo minimo (pari alla contribuzione volontaria calcolata nel periodo di APE privato goduto) ma modulabile a seconda delle esigenze dell’azienda e del dipendente. Costituisce l’unica modalità per il datore di lavoro di versare direttamente i versamenti volontari (anche se non utili al diritto pensionistico) al posto del dipendente.
19. Cosa succede alla mia posizioni contributiva durante la fruizione dell’APE?
Ad eccezione dell’APE aziendale, nel caso dell’APE volontario e di quello sociale, la contribuzione non subirà alcun aumento né al diritto né alla misura, lasciando che il soggetto possa – nelle misure consentite – aumentare la propria anzianità contributiva attraverso rapporti di lavoro entro le soglie reddituali di cui alla FAQ n. 13). Nel caso in cui un fruitore dell’APE sociale maturi i requisiti di pensione anticipata durante il godimento dell’APE, decadrà automaticamente dalla prestazione (si pensi al caso di chi utilizzi parte della indennità per versare i versamenti volontari, di per sé compatibili con l’APE sociale).
20. Ho 63 anni compiuti ad aprile 2017, ho al momento 41 anni e 6 mesi di contributi nel FPLD, posso richiedere l’APE privato a maggio 2017?
L’APE riguarda soltanto la pensione di vecchiaia. Un assicurato di sesso maschile con i requisiti sopra descritti matura il diritto a pensione di vecchiaia ad agosto del 2021 (al requisito teorico di 67 anni e 3 mesi di età). I requisiti di accesso ad APE privato sussisteranno solo se la pensione di vecchiaia dista 3 anni e 7 mesi, dunque l’APE potrà essere richiesto solo a partire da dicembre del 2017 e non a maggio del 2017.
Nel caso in cui l’assicurato abbia uno dei quattro requisiti di cui alla FAQ n. 10, non abbia in corso un rapporto di lavoro e non sta fruendo dell’indennità di disoccupazione, potrà richiedere l’APE sociale fin dalla prima finestra di accesso senza sostenere alcun costo. In realtà, visto che potrà accedere a pensione anticipata a partire da settembre del 2018 (dopo 1 anno e 4 mesi raggiungendo così il requisito di 42 anni e 10 mesi di contributi) potrà valutare se continuare a lavorare, provvedere ai versamenti volontari o ancora godere della NASpI, se spettante fino al settembre del 2018.
La pensione potrà essere ulteriormente anticipabile grazie all’istituto del riscatto del corso di laurea o del riconoscimento gratuito del servizio militare. In questo scenario l’APE privato potrà decorrere da dicembre del 2017 fino a settembre 2018, quale reddito integrativo dell’assicurato che attende la maturazione dei requisiti di pensione anticipata.