L’approfondimento della Fondazione Consulenti del Lavoro su obblighi e diritti per imprese e dipendenti
ROMA – Le elezioni amministrative di Giugno si avvicinano e a tutti i lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, impegnati a svolgere funzioni elettorali presso i relativi seggi la legge riconosce il diritto di assentarsi per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Lo stesso, naturalmente, vale anche per le elezioni del Parlamento nazionale o europeo, per le elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie.
I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate lavorative.
In occasione delle elezioni amministrative, previste nel corso del mese, la Fondazione Consulenti del Lavaro ha analizzato le particolarità di cui dovranno tener conto i datori di lavoro.
L’art. 119, comma 1, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 meglio noto come Testo Unico delle leggi elettorali, ha previsto che coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
Il successivo comma 2 dispone inoltre che i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1, sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
In relazione a quest’ultima disposizione, con legge 29 gennaio 1992, n. 69 di interpretazione autentica, il Legislatore ha precisato che il predetto comma 2 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
L’art. 1, comma 399, legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha inoltre stabilito che a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
I soggetti interessati dalle disposizioni menzionate sono i lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali in veste di:
- scrutatori;
- presidenti di seggio;
- segretari;
- rappresentanti dei partiti, di lista o di gruppo;
- rappresentanti dei promotori di referendum.
Questi soggetti, per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, hanno diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa conservando la normale retribuzione ed in caso di assenza in giornate festive o comunque non lavorative, hanno diritto ad una retribuzione aggiuntiva a quella normale in base al CCNL di riferimento oppure ad una giornata di riposo compensativo per ogni giornata trascorsa al seggio.
Non è possibile chiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa nelle giornate coincidenti con le operazioni elettorali, nemmeno qualora l’orario di lavoro fosse compatibile con le predette operazioni.
Le operazioni preliminari al seggio iniziano generalmente alle ore 16.00 delsabato per terminare dopo qualche ora. Per questa giornata il lavoratore avrà diritto ad un giorno di riposo oppure ad una giornata intera di retribuzione normale.
Lo stesso criterio di retribuzione (quota giornaliera e non quota oraria) si applica alle giornate dedicate alle operazioni di scrutinio che si protraggano anche oltre le ore 24.00 del lunedì (ad esempio scrutinio protratto nelle ore notturne tra il lunedì ed il martedì).
In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 11830 del 19 settembre 2001, affermando che qualora l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copra una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per l’intera giornata lavorativa che, pertanto, deve essere retribuita interamente.
In relazione alla domenica, prima giornata di votazioni, il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo ovvero ad una giornata di retribuzione.
Per la giornata di votazioni del lunedì il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione giornaliera. In relazione alla medesima giornata, subito dopo le operazioni di voto iniziano quelle di scrutinio che possono concludersi entro la mezzanotte ovvero prolungarsi al martedì. In questi casi al lavoratore spetta la retribuzione normale giornaliera, ovvero una giornata di riposo compensativo o due giornate se le operazioni si protraggono al martedì.
In merito ai riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale espresso con sentenza n. 452/1991, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative (ad esempio il sabato, nel caso di settimana corta con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo a esse”.
Esemplificando, i lavoratori che rientrano in tale casistica avranno diritto alla retribuzione nel giorno o nei due giorni successivi alle operazioni elettorali senza prestare attività,salvo diverso accordo con il datore di lavoro. L’eventuale rinuncia al riposo deve essere validamente accettata dal lavoratore.
Riepilogando:
- le giornate trascorse al seggio, coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad un’assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- per i giorni festivi o non lavorativi il lavoratore ha diritto ad usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile da calcolare sulla base di 1/26 o altro divisore contrattuale;
- per le operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte del lunedì, anche solo per poche ore, il lavoratore ha diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa del martedì ed all’intera retribuzione.
Con particolare riguardo alle modalità di calcolo della retribuzione è necessario far riferimento al sistema di paga adottato, distinguendo tra modalità fissa mensilizzata o ad ore: nel primo caso non si effettua alcuna detrazione delle giornate lavorative in cui il lavoratore è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative si dovranno calcolare le relative quote di retribuzione giornaliera.
Nel secondo caso per le giornate non lavorative il calcolo va eseguito come se il lavoratore avesse una paga fissa mensile, mentre per le ore previste come lavorative, ma non prestate dal lavoratore in quanto impegnato nelle operazioni elettorali, occorrerà calcolare le normali competenze spettanti. Se il lavoratore opta per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle giornate lavorative ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa.
La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro per le giornate passate al seggio elettorale è da assoggettare ad imposizione fiscale ed a contributi previdenziali così come avviene nei casi di normale prestazione lavorativa.
Il lavoratore ha l’obbligo di informare preventivamente il proprio datore di lavoro presentando copia del certificato di convocazione ricevuto dagli uffici elettorali del Comune e, al termine, consegnare copia della documentazione che attesti le funzioni svolte, firmata dal presidente del seggio con indicazione delle giornate di effettiva presenza e degli orari di apertura e chiusura del seggio, vistata dal vicepresidente di seggio.