Lavori usuranti: i chiarimenti sulle agevolazioni per la pensione


L’analisi delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

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Gli addetti a mansioni usuranti potranno accedere all’Ape Sociale

ROMA – Gli addetti a lavori usuranti sono stati destinatari di tre diversi provvedimenti di natura pensionistica nella Legge di Stabilità. Fanno parte della platea dei lavoratori che potranno accedere all’Ape Sociale (anticipo pensionistico a carico dello stato) e possono anche beneficiare della cosiddetta “Quota 41 per i lavoratori precoci”, qualora ne ricorrono le condizioni.

La manovra di stabilità del 2017 è anche intervenuta direttamente sulle vecchie misure di beneficio pensionistico contenute nel D.Lgs. 67/2011, mitigando parte delle novità introdotte dalla manovra ‘Salva Italia’ (D.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011) del governo Monti.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha passato in rassegna tutte le novità. Se per l’Ape Sociale gli addetti a lavori usuranti sono identificati in una serie di profili professionali elencati nella stessa L. 232/2016 (Allegato C) a condizione che abbiano svolto tali mansioni per sei degli ultimi sette anni di lavoro prima dell’accesso all’anticipo pensionistico, secondo le modalità applicative disciplinate dall’Allegato A al DPCM del 22 maggio 2017, per i Precoci Social, l’identificazione diviene alternativa fra questa nuova platea e quella già identificata dall’art. 1 del D. Lgs. 67/2011.

Rispetto alle altre due misure (Ape Sociale e pensione anticipata per lavoratori precoci), le novità apportate alla pensione per gli addetti a mansioni usuranti sono già immediatamente operative e non necessitano di alcuna forma attuativa, essendo già apparse le fonti di prassi che ne hanno illustrato le caratteristiche operative, come ricordato dalla recente circolare n. 90/2017 dell’INPS.

Pensione per lavori usuranti: chi ne ha diritto

Soggetti che abbiano svolto lavori usuranti ex art. 1 c. 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 per almeno 7 anni di lavoro negli ultimi 10 o, in alternativa, almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Il c. 206 dell’art. 1 della L. 232/2016 torna sulla definizione della platea dei beneficiari dell’originaria agevolazione pensionistica per i lavoratori usurati.

Questi vengono definitivamente identificati in coloro che sono stati addetti al lavoro notturno (per almeno 72 turni), nei lavoratori alla guida di veicoli per il servizio di trasporto pubblico, lavoratori su turni o impegnati in mansioni particolarmente usuranti (secondo quanto già previsto dal D.lgs. n. 67/2011, vale a dire lavori in cave, gallerie o alte temperature) per almeno 7 degli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per metà della propria vita lavorativa complessiva.

“Questo primo intervento è mirato a neutralizzare l’inasprimento del requisito oggettivo per il beneficio pensionistico che a partire al 2018, per effetto della legge Monti-Fornero, sarebbe stato riservato soltanto a chi avesse svolto una o più delle citate mansioni per un periodo di tempo pari ad almeno metà della propria vita lavorativa (requisito ora definitivamente alternativo alla maturazione dei 7 anni di ‘lavoro usurante’)” spiega la Fondazione.

Risulta poi soppressa l’ulteriore condizione di avere svolto un’attività usurante anche nel medesimo anno di maturazione del requisito. In questo modo non potrà più verificarsi l’evenienza paradossale della perdita dell’accesso anticipato in caso di destinazione a mansioni non usuranti solo nell’ultimo anno di lavoro” aggiungono i Consulenti del Lavoro.

La Fondazione ricorda inoltre che ai fini del computo dei periodi di lavoro usurante non si tiene conto di quelli coperti esclusivamente da contribuzione figurativa (NASpI, Mobilità).

Pensioni: le quote “anticipate” degli addetti a mansioni usuranti

Per stabilire la Quota (somma di età anagrafica e anzianità contributiva dell’assicurato) a cui potranno accedere i lavoratori usurati, è prima necessario distinguere le diverse categorie in cui possono essere definiti.

Lavori usuranti: le quote anticipate

Lavori usuranti: le quote anticipate

Anche prima della L. 232/2016 gli addetti a lavori usuranti potevano accedere a pensione secondo un meccanismo introdotto dal Collegato lavoro del 2010, che collegava il diritto pensionistico alla maturazione della Quota 97,6 (o superiore, a seconda della categoria di lavoro usurante). Tale Quota deve essere raggiunta grazie alla somma degli anni di età ed anzianità contributiva, con un minimo oggi pari a 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi di età, con uno sconto fino a 7 anni e 10 mesi rispetto ai contributi richiesti per il diritto pensionistico ai lavoratori di sesso maschile fino al 2018 (42 anni e 10 mesi).

Pur preservando la Quota 97,6, la L. 214/2011 aveva mantenuto per gli addetti a lavori usuranti le ‘finestre di differimento mobile’ (abolite per la generalità dei lavoratori nel caso della nuova pensione anticipata e della vecchiaia, con accesso dal mese successivo a quello della maturazione dei requisiti), che ritardavano la percezione della pensione di 12 o anche 18 mesi, nel caso in cui fosse presente contribuzione anche presso le Gestioni dei Lavoratori Autonomi INPS. Il requisito della Quota 97,6 veniva inoltre sottoposto agli adeguamenti a speranza di vita biennali introdotti con D.l. 78/2009.

La Legge di stabilità del 2017 ha eliminato per i lavoratori usurati il meccanismo delle finestre, consentendo l’accesso pensionistico a partire dal mese successivo a quello della maturazione dei due requisiti anagrafico-contributivi se viene presentata nel corretto timing la relativa domanda di pensione.

La norma ha, poi, sospeso dal 2019 fino al 2026 incluso gli incrementi della Quota determinati dall’adeguamento alla speranza di vita (stimati in 4 o 5 mesi per il biennio 2019-2020, 3 mesi per quello 2021-2022, 2 mesi dal 2023 e, infine, 4 nel 2025 fino al 2026). Il risultato di queste novità è uno sconto per i lavoratori usurati pari ad almeno 12 o 18 mesi nel 2017 per effetto della ‘chiusura delle finestre’, destinato ad aumentare fino a ulteriori 14 mesi nel 2025 grazie alla sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita.

Ecco di seguito le Quote in vigore fino al 2026 come sintetizzate dalla Circolare INPS n. 90/2017:

Quota A: Addetti a mansioni usuranti, Lavoratori con turni notturni (almeno 78 turni annui), Lavoratori addetti a ‘Linea Catena’

Quota A: Addetti a mansioni usuranti, Lavoratori con turni notturni (almeno 78 turni annui), Lavoratori addetti a ‘Linea Catena’

Quota B: Lavoratori con turni notturni (fra 72 e 77 turni annui)

Lavoratori con turni notturni (fra 72 e 77 turni annui)

Quota C: Lavoratori con turni notturni (fra 64 e 71 turni annui)

Lavoratori con turni notturni (fra 64 e 71 turni annui)

Come presentare domanda di pensione

Come disposto dal c. 206 dell’art. 1 della Legge di stabilità del 2017, a partire dal 2017 gli assicurati che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi, nonché di anzianità di lavoro usurante entro il 31.12 dei prossimi anni, dovranno presentare domanda di certificazione comprensiva della documentazione allegata entro il 1° maggio dell’anno precedente. Per chi matura i requisiti entro il 2017, la scadenza è fissata nel 1° marzo del 2017. L’INPS risponderà all’assicurato, comunicando anche (in caso di sussistenza dei requisiti) la prima decorrenza utile di pensione.

Ad esempio: il lavoratore con almeno 78 turni notturni, che maturi la quota 97,6 nel marzo del 2019, dovrà presentare all’Istituto la relativa domanda entro il 1° maggio del 2018. Il modello ufficiale da inviare per le vie telematiche è l’AP45 (da ultimo allegato al messaggio INPS n. 794/2017 dello scorso 23 febbraio).

Nel caso di ritardo nell’invio della domanda di certificazione oltre il termine del 1° maggio, l’art. 2 c. 4 del D.lgs. 67/2011 stabilisce che il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sarà pari a:

  • un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
  • due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
  • tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre;

La documentazione da allegare richiesta dal modello servirà all’Istituto per potere verificare il possesso dei requisiti soggettivi propri dei lavoratori addetti a mansioni usuranti, seguendo l’iter descritto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2011.

In particolare, la documentazione consisterà in:

  • Unilav di assunzione/cessazione
  • Contratto di lavoro individuale
  • Libretto di lavoro
  • Buste paga
  • Libro Unico del Lavoro/Libro Matricola
  • Ruolo di equipaggio
  • Ordine di servizio
  • Carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida

Inoltre, parte di queste informazioni sarà disponibile già presso l’Istituto in virtù del modello LAV_US inviato dai datori di lavoro entro il 31.03 dell’anno successivo a quello di competenza del modello inviato (secondo le specifiche diramate dal Ministero del Lavoro con Nota 28.11.2011). La procedura interna di riconoscimento avverrà secondo l’iter evidenziato dal messaggio INPS 2353 dell’8 giugno 2017. Ottenuta la relativa certificazione INPS, l’assicurato dovrà presentare la domanda di pensione secondo decorrenza indicata dall’Istituto.