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Overbooking aereo: tutti i diritti del passeggero

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Spesso le compagnie aeree vendono più biglietti di quanti siano i posti a disposizione sul volo: è il cosiddetto overbooking

L’Aduc ha passato in rassegna le opzioni che la compagnia deve offrire a chi rimane a terra

Oltre al rimborso si ha diritto anche all’assistenza

ROMA – Con l’estate entrata ormai nel vivo è tempo di vacanze e di partenze ma per i viaggiatori a volte le agognate ferie possono diventare un incubo ancora prima di raggiungere la meta designata. “Spiacente non abbiamo posti” è la frase che un passeggero, munito di regolare biglietto aereo e prenotazione confermata e in procinto di decollare può sentirsi dire in uno degli aeroporti italiani o dell’Unione europea.

È il cosiddetto overbooking (che tradotto significa “sovraprenotazione”) ed è un sistema che praticamente tutte le compagnie aeree adottano. Vendono cioè più biglietti di quanti siano i posti a disposizione sul volo.

“In caso di overbooking saltano viaggio e nervi” spiega Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc. L’associazione dei consumatori ha perciò elencato le opzioni alle quali ha diritto il malcapitato turista.

Overbooking: le scelte per il passeggero

La compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:

1.Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita. Oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.

2.Assistenza

(l’assistenza va data in precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonché ai bambini non accompagnati).

3.Compensazione pecuniaria

Se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia può ridurre queste compensazioni del 50%. La compensazione va pagata in contanti, con assegno bancario o con bonifico oppure, in accordo col passeggero, con buoni viaggio e/o altri servizi.

Come specifica l’Aduc, che ha realizzato anche una scheda per i passeggeri vittime di overbooking, “ovviamente il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio”.

“Il passeggero inoltre ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Non è tenuto infine a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perché devono essere erogati dalla compagnia aerea che deve informare i passeggeri dei loro diritti” conclude l’associazione.

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