Libretto di famiglia: come funziona il nuovo strumento per il lavoro occasionale


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato la nuova normativa

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Oltre ai nuovi minimi retributivi per colf, badanti e baby sitter ora c’è anche il nuovo strumento per il lavoro accessorio

ROMA – Per la gestione del lavoro occasionale la novità si chiama Libretto di famiglia. La legge 23 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge n. 50 del 2017 copre, infatti, il vuoto normativo creatosi dopo la soppressione dei voucher. Ora, per i piccoli lavori domestici, di giardinaggio o di manutenzione così come per l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e per l’insegnamento privato supplementare viene introdotta una nuova modalità semplificata per la gestione del lavoro accessorio.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha passato in rassegna le nuove regole che “pur presentando alcune analogie con il vecchio lavoro accessorio, modificano in maniera strutturale la regolamentazione, limitandone l’utilizzo sia a livello soggettivo sia a livello oggettivo, e introducono nuove procedure per il pagamento che riguardano gli utilizzatori dei buoni lavoro ed i compensi dei prestatori”.

Per le prestazioni di lavoro occasionale vengono introdotte due modalità di occupazione dei lavoratori che vedono applicare regole differenti a seconda delle caratteristiche dell’utilizzatore e delle attività prestate.

Per le persone fisiche che utilizzano prestazioni non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, limitatamente ad alcune attività, debutta il Libretto di famiglia”; negli altri casi, invece, è previsto il contratto di lavoro occasionale.

Che cos’è il Libretto di famiglia

Per le collaborazioni familiari viene istituito il Libretto di famiglia, una modalità attraverso la quale le persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività professionali o d’impresa ed entro i limiti economici previsti, possono richiedere a tutti i soggetti di svolgere prestazioni di lavoro occasionale esclusivamente per le seguenti attività:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Dunque, solo persone fisiche ed esclusivamente per le suddette attività riconducibili ad uso familiare. Le differenze con i precedenti voucher utilizzati in ambito familiare sono sostanziali, in quanto in passato erano richiesti esclusivamente requisiti di carattere economico senza ulteriori condizioni in ordine al committente ovvero alle attività cui poteva essere adibito il lavoratore.

Circa il perimetro all’interno del quale si colloca il requisito della occasionalità vengono riprese le modalità già previste per i voucher, ma gli importi risultano ridotti. Mediante il Libretto viene erogato, secondo le modalità previste dalla nuova disciplina sulle prestazioni di lavoro occasionale, il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.92, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Questa misura si presenta, quindi, come un libretto prefinanziato, che gli utilizzatori acquistano attraverso una piattaforma informatica Inps oppure presso gli uffici postali, che consente di richiedere le prestazioni di lavoro occasionale descritte in precedenza, remunerandole attraverso la consegna del buono.

Il pagamento dei compensi ai prestatori viene effettuato mensilmente dall’Istituto nazionale di previdenza sociale mentre l’acquisto e la riscossione presso altri soggetti (es. tabaccherie) non sono più consentiti.

Ogni Libretto di famiglia contiene titoli di pagamento di valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. L’utilizzatore può richiedere più Libretti di famiglia nel corso del tempo a seconda delle proprie esigenze.

Per ogni titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata Inps, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, stabilito nella misura di 0,25 euro.

Un importo di 0,10 euro viene, poi, destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Pertanto, come confermato dall’INPS con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, il costo totale per l’utilizzatore per ogni ora di lavoro è di 10 euro, mentre al prestatore verranno erogate dall’Inps 8 euro, 2 euro sono, invece, destinati a coprire i contributi Inps, Inail e gli oneri per la gestione per come descritto in precedenza.

Gli altri limiti

Come anticipato, accanto ai limiti soggettivi (“persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa […]”) ed oggettivi (“nell’ambito di: […]”), sono previsti ulteriori limiti economici a carico sia dell’utilizzatore sia del prestatore. Sono gli elementi che consentono ex lege di considerare di natura occasionale la prestazione lavorativa. Il singolo prestatore di lavoro può ricevere, per le prestazioni complessivamente rese in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro nel corso di un anno civile. Per anno civile si intende il periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno (nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/25437/70 del 6/2/2001).

L’importo da considerare ai fini della verifica dei limiti è il compenso netto ricevuto dal prestatore, a prescindere dal costo complessivo per l’utilizzatore. Pertanto, nel caso del Libretto di famiglia, non si terrà conto del valore nominale orario del buono del libretto famiglia di 10 euro, ma del compenso netto che andrà al prestatore, ovvero 8 euro. In caso di superamento del limite di compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, il rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Il comma 20 prevede che la conversione intervenga anche in caso di superamento del limite di 280 ore nell’arco dell’anno civile; seppure le 280 ore corrispondono al limite di 2500 euro considerando il compenso di 9 euro previsto per le prestazioni di lavoro occasionale, la norma non risulta espressamente limitata al solo contratto di prestazione occasionale.

Pertanto la disposizione dovrebbe applicarsi anche al Libretto di famiglia. Anche la circolare n. 107/2017 INPS riporta tale limite nella parte comune. Il comma 5 prevede che non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

“Si ritiene che tale previsione riguardi anche il Libretto di famiglia, posto che la norma faccia riferimento in generale alle prestazioni di lavoro occasionali senza specificazioni o limitazioni al solo contratto di lavoro occasionale” spiega la Fondazione.

Ai fini della verifica del limite massimo di compensi che possono essere prestati presso ciascun utilizzatore dalla totalità dei prestatori (fissato in misura non superiore a 5.000 euro nel corso dell’anno civile), è previsto che vengano computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

  1. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
  2. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  3. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In tal caso l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Gli adempimenti del Libretto di famiglia

La nuova normativa introduce adempimenti periodici. Nella fase iniziale il prestatore e l’utilizzatore dovranno effettuare la registrazione e svolgere gli adempimenti previsti su un’apposita piattaforma informatica Inps.

La registrazione è indispensabile sia per gli utilizzatori ai fini della richiesta del libretto di famiglia, sia per il prestatore affinché possa essere successivamente identificato dall’Inps quale soggetto destinatario delle prestazioni ai fini assicurativi e per il pagamento dei compensi. L’Istituto, infatti, utilizzerà i dati per l’accredito delle spettanze e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore del prestatore. Il pagamento del Libretto di famiglia avviene mediante un sistema elettronico attraverso la predetta piattaforma informatica oppure presso gli uffici postali.

È possibile effettuare i pagamenti anche utilizzando il modello di versamento F24, ma non sarà possibile in questo caso ricorrere all’istituto della compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Successivamente, l’utilizzatore dovrà sempre transitare dalla piattaforma telematica per ulteriori richieste di libretti nominativi prepagati – libretto di famiglia.

Gli adempimenti previsti possono essere effettuati anche tramite un intermediario. Possono operare ai fini del Libretto di famiglia:

  • Consulenti del Lavoro ed altri soggetti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  • enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152.

Non è prevista alcuna comunicazione preventiva come invece è stato stabilito per il contratto di prestazione occasionale.

Gli utilizzatori devono effettuare la comunicazione mensilmente entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa con la finalità di fornire all’Inps le informazioni necessarie per procedere al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi.

La comunicazione deve essere effettuata attraverso la piattaforma informatica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto e dovrà contenere:

  • dati identificativi del prestatore;
  • compenso pattuito;
  • luogo di svolgimento e durata della prestazione;
  • ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

La circolare INPS n. 107/2017 evidenzia che la comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. A seguito di tale comunicazione, il prestatore riceverà contestuale notifica attraverso una comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

L’Istituto, entro il 15 del mese successivo, dovrà procedere a:

  • pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso l’accredito delle spettanze sul conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore;
  • accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’Inail il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

I diritti del prestatore

Il prestatore di lavoro occasionale viene assimilato al lavoratore subordinato ai fini della disciplina dell’orario di lavoro. Ha diritto, infatti, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore per le prestazioni di lavoro occasionale è prevista l’applicabilità dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Tuttavia, per quanto riguarda il Libretto di famiglia, considerate le attività che possono essere prestate e l’utilizzo da parte di committenti diversi dagli imprenditori e dai professionisti, il combinato disposto dell’articolo 3, comma 8 e dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008 determina l’esclusione dall’applicazione per le famiglie interessate sia della disciplina del D. Lgs. n.81/2008 sia delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.