Decreto vaccini: via libera del Senato, il testo ora torna alla Camera


Tutte le novità e le modifiche apportate a Palazzo Madama

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Atteso un aumento delle vaccinazioni con i nuovi LEA e il Piano Nazionale Vaccini

ROMA – Il Senato ha approvato oggi con modifiche il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge sulla prevenzione vaccinale (ddl n. 2856). Sono stati 171 i voti favorevoli, 63 contrari e 19 astenuti.

Il testo del cosiddetto decreto vaccini passa alla Camera dei deputati dove l’iter per l’approvazione dovrebbe essere più rapido visto che il provvedimento scade il 6 Agosto.

“Sono molto soddisfatta del voto di oggi al Senato sul decreto vaccini. È il via libera a un provvedimento che tiene insieme in maniera equilibrata due fondamentali diritti costituzionali, quello alla salute e quello all’istruzione. Si tratta di una norma di civiltà pensata ed elaborata a beneficio delle nuove generazioni” ha commentato la Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli.

Perché il decreto vaccini

Un provvedimento, quello che ora passerà a Montecitorio, che ha l’obiettivo di incrementare la copertura vaccinale in Italia. Un fenomeno, quello del calo della copertura, che oltre all’impennata di casi di morbillo, come spiega il Ministero della Salute, ha fatto registrare: aumento dei casi di malattie infettive in fasce di età diverse da quelle classiche (per esempio negli adulti) e quadri clinici più gravi, con maggiore ricorso all’ospedalizzazione; casi di infezione da virus della rosolia in donne in gravidanza con rischio di infezioni del feto; comparsa di malattie infettive che erano sotto controllo, spesso accompagnata da ritardi nella diagnosi proprio per la difficoltà di riconoscere agevolmente quadri clinici raramente o mai incontrati nella pratica clinica; aumento dei costi sanitari e sociali legati al diffondersi delle malattie, all’incremento dell’ospedalizzazione e degli eventuali esiti invalidanti.

Decreto vaccini: cosa cambia

Di seguito ecco le principali novità previste dal testo.

Nuovi vaccini obbligatori: le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dieci.

Nuovi vaccini fortemente raccomandati: le vaccinazioni fortemente raccomandate passano da zero a quattro.

Ammissione a scuola: le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni).

Minori da 6 a 16 anni: obbligo di vaccinazione con sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.

Sanzioni: la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite – in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita – le seguenti vaccinazioni:

  • anti-poliomielitica;
  • anti-difterica;
  • anti-tetanica;
  • anti-epatite B;
  • anti-pertosse;
  • anti-Haemophilus Influenzae tipo b;
  • anti-morbillo;
  • anti-rosolia;
  • anti-parotite;
  • anti-varicella.

Viene previsto che sia attivato uno specifico monitoraggio, effettuato da un’apposita Commissione, operante presso il Ministero della salute che verificherà: la copertura vaccinale raggiunta, i casi di malattia, le reazioni e gli eventi avversi. Sulla base di questi dati – dopo un monitoraggio di almeno tre anni – potrà essere eliminata l’obbligatorietà dei seguenti vaccini:

  • anti-morbillo;
  • anti-rosolia;
  • anti-parotite;
  • anti-varicella.

Inoltre sono gratuitamente e attivamente offerte dalle Regioni le seguenti vaccinazioni:

  • anti-meningococcica B;
  • anti-meningococcica C;
  • anti-pneumococcica;
  • anti-rotavirus.

Tali vaccinazioni sono offerte dalle Regioni e dalle Province autonome, in base alle indicazioni del Calendario vaccinale relativo all’anno di nascita. Quindi ai nati dal 2012 al 2016 sono offerte gratuitamente le vaccinazioni anti-meningococcica C e anti-pneumococcica. Ai nati dal 2017 sono offerte gratuitamente le vaccinazioni anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus.

Dei 10 vaccini obbligatori, 6 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la cosiddetta vaccinazione esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b). Gli altri 4 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la cosiddetta vaccinazione quadrivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella).

Tra le novità approvate dal Senato, la possibilità per le famiglie di prenotare direttamente in farmacia, gratuitamente, le vaccinazioni previste dal decreto-legge.

Vaccini obbligatori e fasce di età

Come sottolinea il Ministero della Salute, Le dieci vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017.

Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

  • i nati dal 2001 al 2004: devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.
  • i nati dal 2005 al 2011: devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007.
  • i nati dal 2012 al 2016: devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.
  • i nati dal 2017: devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Per i nati nei periodi indicati sopra (dal 2001 al 2004; dal 2005 al 2011; dal 2012 al 2016; dal 2017 in poi) sono gratuite tutte le vaccinazioni che gli stessi sono obbligati ad effettuare, in relazione al Calendario vaccinale di riferimento (ad esempio: per i nati dal 2012 al 2016 sono gratuite le vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014).

Le vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario “recuperare” somministrazioni che non sono state effettuate “in tempo” (ad esempio: il nato nel 2015 che non abbia effettuato l’anti-morbillo tra il 13esimo e il 15esimo mese di vita potrà vaccinarsi gratuitamente in qualsiasi momento).

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia. Esonero anche per i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive l’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l’antigene relativo alla malattia già contratta.

Come fare per l’iscrizione a scuola

Con il decreto vaccini, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione, alternativamente:

  • idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
  • idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
  • idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
  • copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale.

Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto. La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.

Nel caso in cui il genitore/tutore non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i bambini da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia; quelli da 6 a 16 anni possono accedere a scuola. In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni. Quest’ultima contatta i genitori/tutori per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se e i genitori/tutori non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Genitori e tutori non incorrono invece in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

Per l’anno scolastico 2017/2018, sono previste specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto vaccini.

Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo e entro il 10 settembre per i nidi:

  • per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione;
  • per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione;
  • coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.

Entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo “stato vaccinale” degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.

Infine, con il decreto vaccini viene istituita presso il Ministero della salute l’Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, le dosi ed i tempi di somministrazione e gli eventuali effetti indesiderati.