I dati del primo semestre 2017 diffusi dall’Associazione bancaria italiana
ROMA – Proseguono a pieno ritmo le iniziative delle banche in Italia sulla sospensione delle rate o allungamento dei finanziamenti alle Pmi.
Al 30 giugno 2017 sono state accolte 16.697 domande di sospensione del pagamento delle rate per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 4,8 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 621 milioni di euro. Inoltre, sono state accolte 6.407 domande di allungamento del piano di ammortamento pari a 1,3 miliardi di euro di debito residuo.
L’iniziativa ‘Imprese in ripresa’, che rientra nel più ampio “Nuovo Accordo in favore delle piccole e medie imprese” sottoscritto dall’Abi, dalle banche e dalle altre Associazioni di impresa il 31 marzo 2015, prevede la possibilità per tutte le Pmi “in bonis” di sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali; allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.
L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell’impresa richiedente evidenzia che:
- il 21,4% delle domande è riferito al settore “commercio e alberghiero”;
- il 13,8% delle domande è riferito al settore “industria”;
- il 16,5% delle domande è riferito al settore “edilizia e opere pubbliche”;
- il 12,6% delle domande è riferito al settore “artigianato”;
- il 9,2% delle domande è riferito al settore “agricoltura”;
- il restante 26,5% agli “altri servizi”.
L’analisi relativa alla distribuzione territoriale delle domande accolte, per sede legale delle imprese richiedente, evidenzia che:
- il 64,6% è riferito ad aziende residenti nel Nord Italia;
- il 19,9% è riferito ad aziende residenti nel Centro Italia;
- il 15,5% è riferito ad aziende residenti nel Sud Italia.
L’Abi, infine, sottolinea che il nuovo Accordo per il Credito 2015 consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti.