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Sostanze dopanti utilizzate: notifica dei farmacisti entro il 31 Gennaio

Cinque Società Scientifiche dicono no alla sostituibilità automatica di un farmaco biologico con il biosimilare: inviato documento all’AIFA

La comunicazione obbligatoria riguarda i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping utilizzati nelle preparazioni estemporanee

Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal DM 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2018, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.

La trasmissione, come spiega il Ministero della Salute, deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del dicastero (ril.doping@postacert.sanita.it).

I questionari trasmessi dai farmacisti da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2018.

Come sottolinea ancora il Ministero, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

I farmacisti, per inserire i dati, possono compilare il modulo on line.

Gli stessi possono consultare le istruzioni per la compilazione del modulo e l’elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping ai link forniti dal Ministero.

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