Ministero dell’Economia, Agenzia delle Dogane e Monopoli e Ministero della Salute avranno ancora due mesi per il decreto anti ludopatia
Il Ministero dell’Economia, l’Agenzia Dogane e Monopoli e il Ministero della Salute dovranno emanare entro due mesi le linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia dovuti a gioco compulsivo, come previsto dalla legge di stabilità del 2011. È quanto ribadisce la sentenza del Tar Lazio sul ricorso presentato dal Codacons, l’ultimo passo di un lungo iter giudiziario iniziato nel 2012. Sei anni fa, l’associazione dei consumatori si era rivolta ai giudici amministrativi per chiedere l’emanazione del provvedimento previsto dalla manovra finanziaria. Il Tar, riferisce Agipronews, aveva accolto la richiesta, ma l’iter era rimasto bloccato tra Conferenza Unificata, Agenzia Dogane e Monopoli e Ministero della Salute.
“L’obbligo in questione permane – scrive il Collegio della Seconda sezione – a maggior ragione dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello” proposto contro la prima sentenza del Tar. “A seguito di tale ultima pronuncia, sono stati posti in essere atti finalizzati ad eseguire la decisione di primo grado”, si legge ancora.
A metà dicembre, in effetti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema del decreto richiesto. Tale iter, però, “non è stato concluso, posto che il decreto interministeriale non è stato adottato e, sotto questo profilo, non appare condivisibile il punto di vista delle Amministrazioni resistenti, le quali affermano che il riavvio del procedimento finalizzato all’adozione del predetto provvedimento integrerebbe l’ottemperanza alla sentenza del 2012”.
Entro 60 giorni, dunque, i Ministeri e l’Amministrazione dovranno emanare il decreto richiesto con le misure anti ludopatia. Inoltre, “il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta nella persona del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro Dirigente, affinché provveda nell’ulteriore termine di sessanta giorni”.