RC auto: polizze “portabili” anche per le coppie di fatto


Lo ha stabilito l’IVASS che ha definito anche nuove regole per l’attestato di “rischio dinamico”

Novità introdotte dall’Ivass in fatto di Rc auto, con la possibilità di trasferire la classe di merito delle polizze anche alle coppie di fatto e non più solo ai figli e ai coniugi.

Positive per il Codacons le novità introdotte dall’Ivass in fatto di Rc auto, con la possibilità di trasferire la classe di merito delle polizze anche alle coppie di fatto e non più solo ai figli e ai coniugi.

“Con questa misura anche il settore assicurativo si adatta ai cambiamenti intercorsi nella società moderna, e sarà possibile per le coppie di fatto godere degli stessi benefici riservati finora alle sole famiglie “tradizionali” spiega il presidente Carlo Rienzi.

“E’ necessario però intervenire anche sul fronte delle tariffe, che appaio in crescita su tutto il territorio nonostante la minore incidentalità registrata sulle strade” aggiunge.

In base ad uno studio redatto dal Codacons su dati dello stesso Ivass, infatti, assicurare una automobile nel nostro Paese costa mediamente 420 euro con prezzi in crescita del +2% rispetto al trimestre precedente e fortissime differenze sul territorio, con le città del sud che continuano ad essere penalizzate e a registrare prezzi anche doppi rispetto al nord Italia. Tutto ciò a fronte di sinistri stradali diminuiti in Italia del -2,7% nel 2017 rispetto all’anno precedente e feriti in calo del -4,8%.

Cosa ha stabilito IVASS sulle polizze

L’IVASS ha emanato due Provvedimenti in materia di Rc auto che:

  • introducono una nuova disciplina dell’attestato di rischio, c.d. Attestato di rischio dinamico (Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015);
  • definiscono nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di Conversione
    Universale (classe di C.U.) e per la sua evoluzione nel tempo (Provvedimento n. 72 del
    16 aprile 2018 recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di
    merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19
    maggio 2015 – Dematerializzazione dell’attestato di rischio).

Il primo provvedimento consente di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato. L’attestato di rischio – e quindi il premio assicurativo – terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). In questo modo saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi.

Il secondo provvedimento sulla “portabilità” della classe di merito delle polizze chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad es. veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing).