Fatturazione a 28 giorni, Tar Lazio respinge ricorso Wind-Tre


Il Tribunale ha respinto il ricorso di Wind-Tre sulle bollette telefoniche a 28 giorni. Accolte le richieste del Codacons che era intervenuto nel giudizio a difesa dell’Agcom

La terza sezione del Tar Lazio ha respinto oggi il ricorso promosso da Wind-Tre s.p.a. contro la delibera dell’Agcom che imponeva lo stop alle fatturazioni a 28 giorni per la telefonia fissa e un rimborso agli utenti.

La terza sezione del Tar Lazio ha respinto oggi il ricorso promosso da Wind-Tre s.p.a. contro la delibera dell’Agcom che imponeva lo stop alle fatturazioni a 28 giorni per la telefonia fissa e un rimborso agli utenti. Ne dà notizia il Codacons, che era intervenuto nel giudizio a sostegno dell’Autorità per le comunicazioni.

La società telefonica aveva chiesto infatti ai giudici di annullare la delibera dell’Agcom n. 121/17/CONS che, come noto, imponeva che “per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli”.

In base al ricorso di Wind-Tre, la “cadenza della fatturazione conserverebbe una importante ‘leva commerciale’ utile ad innescare dinamiche concorrenziali tra gli operatori, in relazione alla quale le scelte commerciali e di marketing di questi ultimi avrebbero finito per incontrare le preferenze dei consumatori proprio all’altezza della fatturazione con cadenza di 28 giorni (e non mensile)”. Non solo. Per la compagnia “sarebbe incongruo il termine di novanta giorni assegnato agli operatori per adeguarsi alle nuove prescrizioni, viste le rilevanti misure e i cospicui investimenti a ciò necessari” e l’Agcom avrebbe compiuto un eccesso di potere.

Il Codacons, associazione che più di tutte si è battuta in Italia contro la fatturazione a 28 giorni, è intervenuto nel giudizio bocciando punto per punto le richieste dell’operatore telefonico. E i giudici hanno dato ragione al Codacons e all’Agcom, con una sentenza emessa oggi in cui, nel respingere il ricorso di Wind-Tre spa, scrivono: “non può condividersi l’assunto per cui il periodo di rinnovo/fatturazione costituirebbe un elemento di competizione essenziale per gli operatori, considerato vieppiù che la quasi totalità di essi (come ammesso dalla stessa ricorrente) si era orientato a favore della tariffazione a quattro settimane. L’assunto della ricorrente, evidentemente, avrebbe potuto avere un principio di fondamento solo qualora, in punto di fatto, fosse risultato il contrario di quanto da essa affermato, ossia se il mercato avesse presentato una certa varietà di periodi di fatturazione da un operatore all’altro […]”.

Nella motivazione si legge anche che “detti poteri (dell’Agcom, ndr) nella circostanza sono stati esercitati in modo coerente con il principio di proporzionalità, sia perché non è vi stata una indebita compressione dello jus variandi degli operatori; sia perché l’Autorità ha tenuto in debito conto l’esistenza di una rilevata prassi nel mercato della telefonia mobile, facendola anzi assurgere a periodo minimo di fatturazione, e limitandosi a imporre un non impegnativo obbligo informativo sulla decorrenza dei periodi: misura, questa, assai meno invasiva di quella poco dopo adottata dal legislatore d’urgenza, che ha radicalmente parificato il periodo minimo di fatturazione, per la telefonia fissa e quella mobile, ad un mese”.

Infine, non possono essere condivise neppure le doglianze relative al termine di novanta giorni assegnato per l’adeguamento alla nuova regolazione dei periodi di fatturazione, in quanto le asserite difficoltà non sono state comprovate con idonei elementi di riscontro; e ciò, anche alla luce di quanto eccepito dall’Autorità, che ha evidenziato come alcuni operatori abbiano completato il passaggio alla fatturazione a 28 giorni (sia per la telefonia fissa che per quella mobile) ad appena due mesi dal suo preannuncio ai consumatori finali”.