Circolare del Viminale con le indicazioni ai prefetti per gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente: sarà avviato anche un censimento degli occupanti
Il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Matteo Piantedosi, con una circolare inviata il 1° settembre a tutti i prefetti d’Italia, fornisce nuovi indirizzi operativi per quanto riguarda l’occupazione arbitraria di immobili.
“L’occupazione abusiva degli immobili costituisce da tempo una delle principali problematiche che affliggono i grandi centri urbani del Paese, conseguenza a volte della difficoltà di porre in essere politiche territoriali, urbanistiche e sociali, finalizzate alla riqualificazione delle aree periferiche e alla riduzione dei fattori di marginalità sociale” si legge nella Circolare.
Il Viminale spiega che “sull’argomento sono state impartite alcune prime indicazioni con la direttiva del 18 luglio 2017, con la quale è stato posto l’accento sia sulla imprescindibile necessità di evitare nuove occupazioni abusive di immobili, sia sull’utile supporto che può essere fornito dal Comitato metropolitano ai fini di una valutazione, in chiave programmatica e pianificatoria, sul tema degli sgomberi, soprattutto riguardo alle capacità d’intervento da parte delle Amministrazioni regionali e locali competenti per la verifica delle categorie di persone che versano in effettive condizioni di fragilità”.
Nella Circolare si spiega che “nonostante gli sforzi profusi da tutte le componenti del sistema, alla luce delle evidenze emerse in questo primo periodo di applicazione del decreto-legge n. 14 /2017, la gestione del tema dell’occuparzione arbitraria degli immobili non ha compiuto significativi passi avanti, se non rispetto alle misure di natura preventiva rivolte ad evitare nuove occupazioni”.
Sgomberi: le nuove indicazioni. Il censimento
La Circolare sottolinea che “accanto alle iniziative specificamente orientate alla prevenzione, appare essenziale, per migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto del fenomeno, fornire ulteriori precisazioni ai fini dell’esecuzione degli sgomberi, anche in virtù di alcune recentisentenze del Giudice civile che rendono sempre più pressante il problema dello sgombero delle occupazioni più risalenti nel tempo”.
L’art. 11 del decreto-legge n. 14/2017 prevede che al fine di assicurare il concorso della Forza pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti di sgombero, il Prefetto individui una scala di priorità che tenga conto della “tutela delle famiglie in situazioni di disagio economico o sociale”.
“Viene da sé che, ai fini dell’individuazione dei suddetti criteri di priorità, il Prefetto debba essere in possesso di tutti gli elementi di conoscenza utili, tra cui le notizie in merito all’immobile, al suo stato e agli occupanti. Se le informazioni sull’immobile possono essere agevolmente tratte dagli atti in possesso dell’Amministrazione comunale o da quelli prodotti dal proprietario, ovvero tramite verifiche ad hoc, ben diversa e di più difficile acquisizione sono le notizie riguardanti le persone presenti all’interno dello stesso stabile, imprescindibili e rilevanti per l’accertamento delle singole situazioni personali. A tal riguardo, l’unica soluzione percorribile è quella di ogni possibile censimento degli occupanti, che deve essere condotto, anche in forma speditiva, sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l’ausilio dei soggetti del privato sociale, nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie, in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare, delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall’esecuzione dello sgombero”.
“Il censimento dovrà essere finalizzato alla possibile identificazione degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla presenza all’interno degli stessi di minori o altre persone in condizioni di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale. Non possono essere sottovalutate le difficoltà che gli operatori sociali potranno incontrare nell’esecuzione dei suddetti accertamenti. Pur tuttavia tali operazioni devono essere condotte con la massima rapidità, sfruttando, ove possibile, le risultanze dei registri di anagrafe, o anche dei dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni, nonché degli stessi Servizi sociali per quegli occupanti che già beneficiano di eventuali prestazioni assistenziali”.
Gli interventi
“In ogni caso, potrà essere verificata la situazione reddituale dei diretti interessati e della loro rete parentale e, a tal riguardo, insieme alle risultanze dell’anagrafe tributaria, potranno rivelarsi utili gli accertamenti specifici da demandare alla Guardia di Finanza. Nello stesso contesto potrà essere verificata anche l’esistenza di legami di carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli interessati. Ebbene, soltanto qualora all’esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità interessati dall’esecuzione dello sgombero sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione, i Servizi sociali dei Comuni dovranno attivare gli specifici interventi”.
“Si tratta di interventi che, nella misura in cui siano ritenuti sufficienti ed adeguati dai competenti uffici comunali, sulla base di una ponderata valutazione, avuto riguardo anche alle possibilità in concreto dell’Ente, non potranno essere considerati negoziabili. Per tutti gli altri occupanti che non si trovano in situazioni di fragilità, invece, potrà essere ritenuta sufficiente l’assunzione di forme più generali di assistenza, da rendersi nell’immediatezza dell’evento. Ad esempio, potranno essere individuate strutture provvisorie di accoglienza ove poter collocare gli occupanti per il tempo strettamente necessario all’individuazione da parte loro di soluzioni alloggiative alternative”.
“Infatti, pure alla luce della citata giurisprudenza è da ritenersi che, nel contemperamento dei diversi interessi che vengono in rilievo in relazione agli sgomberi, il diritto di proprietà receda limitatamente ed esclusivamente a fronte di quelle situazioni che possono pregiudicare l’esercizio da parte degli occupanti degli impellenti e irrinunciabili bisogni primari per la loro esistenza, collegati a una particolare condizione di vulnerabilità”.
La fase post sgomberi
Nella fase successiva allo sgombero, poi, sarà cura degli enti preposti compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano permettere via via di sostenere i percorsi d’inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità, anche all’interno di complessive strategie di intervento condivise con le Regioni. Ciò altresì in relazione all’ulteriore profilo di rilievo rispetto alla presenza dei molteplici interessi in gioco, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, più volte peraltro richiamata nelle pronunce di condanna di quest’Amministrazione, laddove si legge che “l‘occupazione abusiva non lede i soli interessi della parte proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica e assume un’inequivoca valenza eversiva“, e che “l‘esecuzione degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati, ma evidenti e limitati, turbamenti dell’ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo“. Si tratta di considerazioni che rafforzano ulteriormente il convincimento della necessità di attendere agli sgomberi con la dovuta tempestività, rinviando alla fase successiva ogni valutazione in merito alla tutela delle altre istanze, nella consapevolezza che il consolidamento di situazioni d’illegalità possa recare un grave pregiudizio ad alcuni dei principali valori di riferimento nel nostro ordinamento”.