Pacchetto mobilità: più tutela per imprese nazionali autotrasporto


Al Consiglio europeo dei ministri dei trasporti accordo sulle norme a tutela delle imprese di autotrasporto nazionale, sottoposte alla concorrenza sleale di operatori esteri

Al Consiglio europeo dei ministri dei trasporti accordo sulle norme a tutela delle imprese di autotrasporto nazionale, sottoposte alla concorrenza sleale di operatori esteri

A seguito di una intensissima trattativa a livello europeo l’Italia ha raggiunto un grandissimo risultato sul cosiddetto “Pacchetto mobilità” nel corso della due giorni del Ministro Danilo Toninelli al Consiglio dei Ministri dei trasporti europei del 3 e 4 dicembre, trovando un accordo sulle norme a tutela delle imprese di autotrasporto nazionale, sottoposte alla concorrenza sleale di operatori esteri che erogano salari e riconoscono livelli di tutela più bassi di quelli vigenti nel nostro Paese. Un tema che non parla solo di lavoro e occupazione ma anche della qualità della vita dei conducenti e della sicurezza di tutti coloro che viaggiano.

Tra le vittorie che l’Italia porta a casa nel settore autotrasporto ci sono il cooling off, per evitare il cabotaggio sistematico; il distacco sui trasporti internazionali, e il passaggio al tachigrafo intelligente di seconda generazione a partire dal 2022. Tutte misure che permetteranno una libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti in Europa, garantendo però la protezione sociale dei lavoratori in tutti i Paesi membri e una giusta concorrenza.

Nel dettaglio, va considerato un vero e proprio successo italiano l’inserimento nel regolamento sull’accesso al mercato del trasporto internazionale del periodo di “cooling off”, ovvero il periodo di divieto per il cabotaggio in caso di ritorno in sede del veicolo. Si tratta di 5 giorni per lo stesso veicolo nel medesimo Stato membro, applicato dopo l’esecuzione di operazioni di cabotaggio. Questo significa che per la prima volta la normativa europea rende concreto per il singolo veicolo il principio di temporaneità del cabotaggio, colmando una lacuna presente nella legislazione vigente, che consente finora nella sostanza di svolgere attività di cabotaggio in modo permanente e continuo.

Per quanto riguarda la disciplina del distacco la soluzione trovata per la cosiddetta “Lex specialis” contempera il principio di libera prestazione dei servizi con quello della protezione sociale. Viene infatti prevista un’esenzione dalle regole del distacco nei trasporti bilaterali, visto che questi trasporti partono o arrivano sempre nello Stato Membro dell’impresa. Viceversa i trasporti internazionali fra paesi diversi dal proprio o quelli di cabotaggio restano totalmente assoggettati alle regole sul distacco fin dal primo giorno, salvo eccezioni per un numero strettamente limitato di operazioni aggiuntive nel corso del trasporto internazionale bilaterale solo per i veicoli dotati di tachigrafi che consentano la registrazione automatica delle attività addizionali.

L’altra grande per l’autotrasporto novità pattuita in Europa, su spinta anche dell’Italia, è appunto quella del passaggio al tachigrafo intelligente di seconda generazione a decorrere dal 2022, con adeguamento entro il 2024 di tutti i veicoli utilizzati per svolgere trasporti internazionali (cosiddetto “retrofitting”). L’apparecchio, oltre ai tempi di guida e riposo, come già accade attualmente, effettuerà, fra l’altro, la registrazione automatica del passaggio delle frontiere e di ogni tempo in cui avvengano operazioni di carico o di scarico. Ciò consentirà di localizzare con certezza il veicolo sul territorio e permetterà un controllo effettivo dell’attività svolta. La registrazione dell’attività del conducente tramite il tachigrafo, inoltre, viene estesa a 56 giorni, consentendo verifiche più efficaci in un arco di tempo adeguato ad evitare elusioni.

Grazie all’intervento decisivo dell’Italia è stata inoltre espunta dal testo della proposta di direttiva la disposizione che consentiva ai Paesi di transito, interessati da una tratta stradale senza carico o scarico, di decidere che, ai fini della direttiva 96/53/CE, in materia di pesi e dimensioni dei veicoli, tale tratta stradale non sarebbe stata considerata parte di un’operazione di autotrasporto combinato. L’eliminazione evita in particolare che l’Austria abbia uno strumento per poter introdurre, oltre ai casi già adottati riguardanti i divieti settoriali di attraversamento del suo territorio e il sistema di dosaggio con limitazioni numeriche alla circolazione di veicoli pesanti sull’asse del Brennero, un ulteriore elemento di ostacolo nei transiti alpini per possibili tratte stradali di solo transito in attività di trasporto combinato.