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Flat tax: a rischio le detrazioni mutui e non solo

Commercio elettronico: le aziende agricole e agroalimentari potranno usufruire del 40 per centro del credito di imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022

Aderire al regime fiscale della flat tax conviene? A questa domanda hanno risposto Mutui.it e Facile.it scoprendo che non sempre la risposta è sì

Conviene aderire al nuovo regime forfetario previsto dalla manovra? È questa la domanda che quasi 400 mila tra titolari di ditte individuali, professionisti e artisti si sono dovuti fare nelle ultime settimane a seguito delle prove di flat tax stabilite dalla legge n. 145/2018. Mutui.it, in collaborazione con Facile.it ha cercato di capirlo scoprendo che i rischi, a ben guardare non sono trascurabili.

La risposta migliore da dare alla domanda con cui abbiamo cominciato, secondo quanto è emerso, sarebbe “generalmente sì, ma… dipende!”. Se è vero che i forfetari pagano meno imposte sui redditi derivanti dalla propria attività, è anche vero che aderendo alla flat tax potrebbero perdere tutte le agevolazioni normalmente concesse; addio quindi alle deduzioni per il coniuge e i familiari a carico, alle detrazioni per gli interessi sui mutui, per le spese mediche e anche per le ristrutturazioni edilizie.

Vediamo perché. A partire dal 1° gennaio 2019, l’accesso al regime agevolato è stato esteso a tutti i contribuenti che, titolari di una partita Iva, hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro.

Questo meccanismo consente di alleggerire le tasse dovute; invece di applicare l’IRPEF ordinaria (dal 23% al 41%), viene prevista un’imposta sostitutiva del 15%, su un reddito calcolato a forfait in percentuale sul fatturato.

Nella maggior parte dei casi il regime consente risparmi d’imposta significativi. Per fare un esempio, un giovane avvocato che realizza un fatturato di 35.000 euro, a fronte di 7.000 euro di costi sostenuti, può risparmiare circa 3.200 euro all’anno.

Si potrebbe pertanto supporre che la flat tax sia sempre e comunque più conveniente del regime ordinario, ma in realtà non è così, perché nel confronto bisogna tenere conto anche di altri fattori. Per esempio l’effettiva entità dei costi sostenuti dal contribuente; qualora questi siano superiori a quelli riconosciuti in misura forfettaria dalla legge, il vecchio regime di tassazione potrebbe risultare migliore.

Il vero ago della bilancia, tuttavia, è dato dall’impossibilità per i forfetari di beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni che l’ordinamento riconosce alle persone fisiche. Poiché il regime forfetario è sostitutivo, in assenza di altri redditi imponibili (per esempio derivanti da lavoro dipendente, prestazioni occasionali, affitto di immobili), il reddito dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF sarà pari a zero. Dal momento che deduzioni e detrazioni agiscono solo nel “mondo IRPEF”, ciò significa perdere il beneficio.

Come abbiamo anticipato, a venire meno sarebbero per esempio le detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico, ma anche gli sconti fiscali previsti su determinate spese sostenute dal contribuente come, solo per citarne alcune, gli interessi passivi sui mutui (detraibili al 19%), i lavori di ristrutturazione edilizia (50%) o di riqualificazione energetica degli edifici (65%). Senza dimenticare spese mediche (19%) e altro ancora.

Torniamo al caso del giovane avvocato che sta valutando il transito nel regime forfetario. Ipotizziamo che abbia acceso un mutuo nel 2017 per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile, con interessi passivi di 4.000 euro (massimo consentito) e importo dei lavori di 60.000 euro. La detrazione sul mutuo è pari a a 760 euro (19% di 4.000), quella sulle ristrutturazioni a 3.000 euro (50% di 60.000, diviso in 10 rate annuali).

In questo caso la flat tax consente di risparmiare 3.165 euro di imposte, ma le detrazioni perse ammontano a 3.760 euro. Pertanto, prima di stabilire con certezza come comportarsi, è necessario considerare tutte le variabili e procedere a valutazioni attente caso per caso.

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