Nuove norme contro i furbetti: il Ministero dei Trasporti ha inviato a tutte le Motorizzazioni territoriali una circolare interna con chiarimenti applicativi per la “circolazione in ambito nazionale di veicoli immatricolati all’estero”
Arrivano chiarimenti applicativi sulla misura, contenuta nel decreto Sicurezza, che rende più stringenti la normativa di contrasto alle cosiddette esterovestizioni.
La direzione competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti diffuso a tutte le Motorizzazioni territoriali una circolare interna con chiarimenti applicativi per la “circolazione in ambito nazionale di veicoli immatricolati all’estero”.
Il decreto Sicurezza ha imposto una stretta ai controlli sulle esterovestizioni prescrivendo espressamente, a fronte del divieto per i residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, la possibilità di nazionalizzare il veicolo o di condurlo oltre confine munito di foglio di via. Visto l’elevato numero di richieste presentate alle Motorizzazioni in questi ultimi mesi da quanto la norma é entrata in vigore, la Direzione ha ritenuto opportuno fare delle precisazioni per facilitare e velocizzare le procedure interne.
Dalla circolare, che fa seguito ad una precedente del 20 dicembre 2018, vengono forniti approfondimenti relativi a diversi punti specifici. In particolare:
A) Immatricolazione in Italia
Poiché in alcuni Paesi non è prevista la preventiva radiazione dei veicoli da esportare in altri Stati membri, gli ufficio delle Motorizzazioni territoriali procederanno comunque alla nazionalizzazione dei veicoli, dandone comunicazione alle competenti autorità estere e, a richiesta di queste ultime, restituiranno le carte di circolazione dalle stesse emesse.
B) Conduzione dei veicoli oltre i transiti di confine
Come accennato, il decreto prescrive sia la possibilità di nazionalizzare il veicolo che di condurlo oltre confine munito di foglio di via o anche mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo (in questo caso, senza necessità di richiedere il foglio di via). Tuttavia, vista la presenza di molti casi complessi – relativi all’impossibilità di richiedere il foglio di via (ad esempio perché il veicolo non è in regola con gli obblighi di revisione) e la carta di circolazione estera sia depositata presso la Motorizzazione in quanto ritirata dagli Organi di polizia stradale – la circolare dispone che l’interessato presenti all’ufficio della Motorizzazione territoriale una comunicazione scritta, nella quale manifesta la propria volontà di condurre il veicolo oltre confine mediante trasporto con altro veicolo, allegando le targhe estere rimaste in suo possesso e la copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
In tali fattispecie, oltre a segnalare ai Paesi esteri tali procedure, gli uffici comunicheranno alle autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il termine di 180 giorni, gli interessati non abbiano richiesto l’immatricolazione in Italia o il rilascio del foglio di via, né abbiano comunicato la volontà di trasferirli oltre confine mediante trasporto con altri veicoli.
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