Il Garante per la privacy ha comminato a Wind una sanzione amministrativa di 600.000 euro per aver svolto attività di telemarketing in violazione della normativa
Il Garante per la privacy ha ordinato a Wind Tre S.p.A. il pagamento di una sanzione di 600 mila euro per gravi violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali nel corso di attività di marketing telefonico, anche tramite sms.
La sanzione è giunta a seguito di un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, con il quale il Garante, sulla base di numerose segnalazioni, aveva dichiarato illecito il trattamento dei dati dei clienti effettuato dalla società telefonica e vietato l’ulteriore uso di tali dati a fini di marketing. Wind Tre aveva infatti usato senza consenso i dati dei clienti a fini promozionali e sempre senza consenso li aveva comunicati alla rete dei partner commerciali. Il trattamento illecito è derivato principalmente da due violazioni.
La prima ha riguardato la mancata verifica delle liste di chi non desiderava essere contattato a scopi pubblicitari (“black list”), detenute dalla società, nelle quali erano presenti i segnalanti.
La seconda è dipesa da una sistematica e prolungata comunicazione illecita di dati della clientela a terzi, cioè appunto ai partner commerciali. La società infatti aveva erroneamente qualificato la maggior parte dei punti vendita come titolari autonomi, anziché come responsabili del trattamento, incorrendo così in una illecita comunicazione.
Nel definire l’importo dovuto, l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazioni contestate, come il fatto che siano stati impiegati differenti canali di contatto (telefonate, sms) con esponenziale aumento dell’invasività delle campagne promozionali, ma anche – in termini favorevoli – del fatto che Wind Tre abbia posto in essere autonome iniziative per eliminare le criticità prima ancora dell’adozione del provvedimento di divieto, poi ulteriormente rafforzate per adeguarsi alle novità introdotte dal Regolamento Ue.
La società ha proceduto al pagamento della sanzione nei termini previsti.
“Bene, ottima notizia, ma non basta! Speriamo che questa sanzione abbia un potere dissuasivo rispetto ad un telemarketing selvaggio, ma ne dubitiamo. Se vogliamo che le telefonate indesiderate e moleste finiscano, serve una modifica della legge n. 5 dell’11 gennaio 2018, che si sta rivelando un fallimento. I famosi prefissi unici, già decisi dall’Autorità delle Comunicazioni, 0843 e 0844, sono rimasti lettera morta, visto che la legge consente, all’italiana, una scappatoia” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
La legge, infatti, all’art. 2, prescrive che i call center debbano provvedere “ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni“, ossia la delibera n. 156/18/CIR pubblicata, nel silenzio generale, il 25 ottobre sul sito dell’Authority, ma poi consente un’alternativa: “oppure presentano l’identità della linea a cui possono essere contattati“.
“L’alternativa offerta dalla legge per il momento è diventata la regola generale, vanificando la ratio della norma” conclude Dona.