Gli interventi delle banche a favore dei lavoratori dell’azienda Mercatone Uno dopo il fallimento bis: appello dell’Abi agli istituti di credito dei territori interessati
Con riferimento agli interventi a favore dei lavoratori dell’azienda Mercatone Uno dopo il fallimento bis, l’Abi segnala che già alcune banche hanno assunto autonome determinazioni per supportare la propria clientela in questo particolare momento di difficoltà.
L’Associazione bancaria italiana sensibilizzerà ulteriormente le banche operanti sui territori interessati affinché valutino nell’immediato l’adozione di iniziative adeguate a fronteggiare pro tempore le esigenze dei lavoratori.
L’Abi ritiene altresì che per un corretto inquadramento della questione è essenziale conoscere le statuizioni dell’Autorità Giudiziaria e le soluzioni che saranno adottate dai Tavoli tecnici aperti presso i competenti Ministeri e conoscere anche se sono state assunte iniziative di settore rispetto alle quali valutarne di eventuali altre che siano con esse sinergiche.
E’ importante conoscere con certezza la situazione in cui versa l’azienda, sia relativamente alla sua struttura commissariale corrente sia, in maniera più specifica, in ordine allo status giuridico dei suoi lavoratori.
In ragione di tali certezze è possibile ipotizzare specifiche misure di supporto.
Nello spirito di più ampia collaborazione e senza pretesa di esaustività, Abi evidenzia che qualora il lavoratore sia sospeso dal lavoro a fronte di un provvedimento adottato dagli Organi amministrativi preposti (es. INPS, Ministero del Lavoro, etc..) e che permettano l’accesso ai benefici degli ammortizzatori sociali, può farsi riferimento alle misure di anticipo delle indennità di integrazione salariale, previste da uno specifico Protocollo ABI poi replicato sul territorio da varie Regioni insieme a numerose banche.
Qualora, invece, si versi nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore sia titolare di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, potrebbe verificarsi l’applicazione del c.d. “Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” che riconosce la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate in tale circostanza nei limiti delle disposizioni e delle casistiche previste dal regolamento del Fondo, secondo cui la cessazione deve essere comprovata attraverso opportuna documentazione attestante l’interruzione del rapporto di lavoro.