Reddito di cittadinanza: cosa cambia con il Decreto Crescita


Con le novità introdotte dal Decreto Crescita si allarga la platea dei beneficiari che potranno accedere al Reddito di cittadinanza

Con le novità introdotte dal Decreto Crescita si allarga la platea dei beneficiari che potranno accedere al Reddito di cittadinanza

Si ampliano i casi in cui potrà essere richiesto l’ISEE corrente ed è introdotta la doppia opzione di calcolo per l’ISEE ordinario, utilizzabile se più conveniente. Sono queste le principali novità introdotte nella legge di conversione del “Decreto crescita”, che mira anche a rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio e venire incontro alle esigenze di quei cittadini cui è mutata, in peggio, la situazione economica. In conseguenza di ciò, si allargherà pure la platea dei beneficiari che potranno accedere al Reddito di cittadinanza.

Il quadro di riferimento di partenza, il DPCM 159/2013, stabiliva che l’ISEE corrente poteva essere chiesto se si verificava la concomitanza di due eventi: da un lato, la situazione reddituale del nucleo familiare che subiva un’oscillazione negativa superiore al 25%; dall’altro, la variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta.

Adesso, con il Decreto crescita, i requisiti per il Reddito di cittadinanza diventano alternativi e si aggiunge un’ulteriore opportunità rispetto a quelle originarie e che migliora la situazione per i richiedenti.

Nello specifico, fa sapere il Ministero del Lavoro, oltre alle fattispecie previste dal DPCM 159/2013, possono richiedere l’indicatore provvisorio quelle famiglie in cui uno dei componenti perde il lavoro – o un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef – oppure se la situazione reddituale del nucleo familiare non dovesse cambiare del 25%, un’eventualità che può ricorrere in numerosi casi.

Sulla doppia opzione di calcolo, infine, il Decreto crescita ha modificato il comma 4 dell’articolo 10 del Decreto legislativo 147/2017 secondo cui per il calcolo dell’ISEE ordinario devono essere considerati i patrimoni e i redditi del secondo anno precedente. Dall’entrata in vigore della norma, la richiesta potrà riferirsi a quelli del primo anno precedente se più convenienti per i cittadini.

In questo modo, in virtù del nuovo scenario normativo, si risolvono i problemi per i richiedenti il Reddito di cittadinanza che avevano lavorato nel 2017 cui, di fatto, era precluso l’accesso al beneficio.

Se, infatti, per richiedere il Reddito di cittadinanza si doveva far riferimento all’ISEE dell’anno precedente, chi aveva appena perso il lavoro non rientrava nei requisiti di reddito necessari. Al contrario, la valutazione delle domande sulla base del reddito corrente consentirà ai disoccupati in situazioni particolari, dunque anche se percettori di sussidio o disoccupati da oltre 18 mesi, di ottenere il Reddito di cittadinanza.​