Pace fiscale: ultima chiamata per rottamazione-ter


Pace fiscale: mercoledì 31 luglio è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle o di saldo e stralcio

Pace fiscale: mercoledì 31 luglio è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle o di saldo e stralcio

Conto alla rovescia per aderire alla cosiddetta pace fiscale. Mercoledì 31 luglio, infatti, è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di “rottamazione” delle cartelle o di “saldo e stralcio”, i due provvedimenti che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma agevolata.  La riapertura dei termini fino alla fine di questo mese, prevista dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. 34/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita), riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle istanze trasmesse entro il 30 aprile 2019. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili i servizi online che consentono di presentare la domanda di adesione alla pace fiscale senza necessità di andare allo sportello, un’opportunità scelta da circa il 60% dei contribuenti interessati.

Il 31 luglio è anche la scadenza della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da pagare secondo la soluzione rateale prescelta.

PACE FISCALE, COME ADERIRE: DOMANDE VIA WEB O PEC. Vediamo nel dettaglio come presentare la domanda per la “rottamazione ter” o per il “saldo e stralcio”. È sufficiente compilare il modulo direttamente online sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione con il servizio “Fai D.A. te”, disponibile sia in area pubblica, senza la necessità di pin e password ma allegando il proprio documento di riconoscimento, sia nell’area riservata del sito utilizzando Spid o le credenziali personali fornite da Agenzia delle entrate o dall’Inps. In alternativa è possibile compilare gli appositi modelli (DA-2018-R per la “rottamazione-ter” e SA-ST-R per il “saldo e stralcio”), disponibili online e in tutti gli sportelli dell’Agente della riscossione, e inviarli, insieme alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata (Pec) agli indirizzi indicati sui moduli. I contribuenti possono anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere online la domanda di adesione con il servizio Equipro presente sul sito internet dell’Agenzia. Sempre sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile richiedere, entro le ore 9 di martedì 30 luglio, il prospetto informativo con l’elenco delle cartelle “rottamabili”. I servizi online messi a disposizione per la definizione agevolata delle cartelle sono stati ampiamente utilizzati dai contribuenti e ad oggi circa il 60% delle nuove domande di adesione sono state presentate in modalità telematica (tramite il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e via PEC). Un trend in linea con quello che si è registrato per la precedente scadenza del 30 aprile scorso quando le richieste di adesione presentate via web sono risultate pari al 64% del totale. La dichiarazione di adesione ai provvedimenti agevolativi può essere consegnata anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio dove, però, in vista della scadenza di mercoledì prossimo potrebbe registrarsi un consistente afflusso di persone, considerata anche la coincidenza con l’altra scadenza per il pagamento della prima rata della “rottamazione-ter” riservata ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata entro lo scorso 30 aprile 2019.

DOPPIA SCADENZA PER LA ROTTAMAZIONE-TER. Con il “Decreto Crescita” sono stati riaperti i termini di adesione alla cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal Decreto Legge n. 119/2018 che ha concesso la possibilità di definire in via agevolata (senza pagare sanzioni e interessi di mora) i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini. La domanda di adesione deve essere presentata entro il prossimo 31 luglio che è anche il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima rata per tutti coloro che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.

I REQUISITI PER IL SALDO E STRALCIO. Anche per il “saldo e stralcio” la riapertura dei termini fino al mercoledì 31 luglio riguarda i debiti non ricompresi in una domanda di adesione a provvedimenti di definizione agevolata presentata entro lo scorso 30 aprile.  I requisiti sono quelli previsti dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018): il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Si pagherà una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.  Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).