Decreto sicurezza bis: il Senato ha approvato, in via definitiva, il testo licenziato dalla Camera. Dalle multe alle Ong al Daspo, ecco tutte le novità
Il decreto sicurezza bis, sul quale si è misurata la tenuta del Governo in attesa del voto sulla Tav, è legge.
Con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astensioni, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 1437, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Poiché la Commissione non ha concluso i lavori in sede referente, il testo del Decreto sicurezza bis è stato discusso senza relatore. Il provvedimento, spiega una nota del Viminale, si compone di 27 articoli, suddivisi in tre Capi.
Immigrazione illegale e sicurezza pubblica
Il Capo I del Decreto sicurezza bis contiene disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica. L’articolo 1 prevede che il Ministro dell’interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in caso di violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. L’articolo 2 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane. La sanzione consiste nel pagamento di una somma che, innalzata dalla Camera, va da 150.000 a un milione di euro. È inoltre disposta la responsabilità solidale dell’armatore. È prevista sempre la sanzione accessoria della confisca dell’imbarcazione.
L’articolo 3 rende possibile svolgere intercettazioni per acquisire notizie utili alla prevenzione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Camera ha introdotto l’articolo 3-bis che prevede l’arresto obbligatorio anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.
L’articolo 4 destina risorse per le operazioni di polizia sotto copertura, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
L’articolo 5 prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione alla questura territorialmente competente delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
L’articolo 6 interviene sulla legge n. 152 del 1975 (“legge Reale”), con particolare riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico: viene inasprita la pena se l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avviene in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; è punito con la reclusione da 1 a 4 anni chi, nel corso della manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere; la Camera ha previsto che quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l’integrità delle cose, la pena è invece della reclusione da 6 mesi a 2 anni.
L’articolo 7 introduce circostanze aggravanti per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a un pubblico ufficiale, di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti, per l’interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, devastazione e saccheggio, qualora le condotte siano poste in essere in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il Capo II
Il Capo II del Decreto sicurezza bis, comprendente gli articoli da 8 a 12-ter, riguarda il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza. L’articolo 8 introduce misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, finalizzate a neutralizzare i riflessi negativi sull’ordine pubblico della ritardata esecuzione, consistenti nell’assunzione a tempo determinato annuale di un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente.
Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono stati inseriti gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater. L’articolo 8-bis reca disposizioni per agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi di forze di polizia; l’articolo 8-ter prevede l’aumento dell’attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l’articolo 8-quater dispone in merito alla dotazione organica del Ministero dell’interno, prevedendo un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale (con soppressione di posti dirigenziali non generali) per l’area delle funzioni centrali.
L’articolo 9 fissa nuovi termini in materia di protezione di dati personali e proroga termini in tema di intercettazioni. L’articolo 10 prevede, dal 20 giugno 2019 fino al 14 luglio 2019, l’impiego di 500 unità di personale militare per l’Universiade Napoli 2019. L’articolo 10-bis, introdotto dalla Camera, reca un’autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale di polizia, qualora impiegato fuori sede.
L’articolo 10-ter, inserito alla Camera, istituisce l’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato con funzioni di coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia.
L’articolo 11 introduce nuove fattispecie di ingresso in Italia – per missione, per gara sportiva e ricerca scientifica – tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non è necessario, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, salvo comunque l’obbligo di acquisire il visto d’ingresso.
Con l’articolo 12 è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra UE. Il fondo ha una dotazione inziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro. L’articolo 12-bis, introdotto dalla Camera, reca alcune misure in favore del personale dell’Amministrazione dell’interno. L’articolo 12-ter autorizza inoltre la spesa di 100.000 euro per l’anno 2019 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per alimentare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.
Tolleranza zero per violenza nelle manifestazioni sportive
Il Capo III detta disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. E’ aggiunto il reato di rissa tra quelli che in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva possono comportare l’applicazione del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) e si specifica che i fatti che determinano il questore o l’autorità giudiziaria a emettere il provvedimento possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive. È aumentata la durata massima della misura di prevenzione applicabile ai recidivi e a coloro che abbiano violato un precedente Daspo. Si subordina il provvedimento di riabilitazione a condotte di ravvedimento operoso e si ampliano i poteri del questore, quando il Daspo colpisca soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi.
L’articolo 14 del Decreto sicurezza bis consente il fermo di indiziato di delitto anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L’articolo 15 rende permanente la disciplina dell’arresto in flagranza differita per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
L’articolo 16 è volto a inasprire, in via generale, le pene per i delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive. L’articolo 16-bis, introdotto dalla Camera, prevede la possibilità per il sindaco di ordinare l’allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus anche di coloro che in tali luoghi commettano atti di bagarinaggio. L’articolo 17 amplia l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del bagarinaggio. Il nuovo articolo 17-bis riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019. L’articolo 18 contiene, infine, disposizioni sull’entrata in vigore del decreto-legge.
L’Assemblea ha respinto le questioni pregiudiziali sul Decreto sicurezza bis illustrate dai sen. Loredana De Petris (Misto-LeU) e Parrini (PD) secondo i quali il decreto è privo dei requisiti di necessità e urgenza; le norme del Capo I trasformano in un reato il salvataggio di vite in mare violando principi di umanità, ragionevolezza e diritti sanciti da convenzioni internazionali, criminalizzano l’attività delle ong e conferiscono al Ministro dell’interno un potere di intervento e coordinamento che l’articolo 95 della Costituzione attribuisce invece al Presidente del Consiglio. Le norme del Capo II secondo la sen. De Petris (Misto-LeU) contrastano con l’articolo 21 della Costituzione, limitando la manifestazione pubblica del dissenso. I sen. De Falco (Misto-LeU) e Anna Rossomando (PD) hanno annunciato voto favorevole alle pregiudiziali, i sen. La Pietra (FdI) e Pagano (FI) hanno annunciato voto contrario.
Alla discussione generale del Decreto sicurezza bis hanno preso parte i sen. Marilotti, Gelsomina Vono, Lannutti (M5S), Urso, Isabella Rauti, Zaffini, Balboni (FdI), Nencini, Paola Nugnes (Misto), Laura Garavini, Verducci, Faraone (PD), Saponara, Michelina Lunesu (L-SP), Minuto, Vitali, Paola Binetti, Aimi (FI), Grasso (Misto-LeU). Al termine della discussione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro ha posto la questione di fiducia sull’approvazione senza emendamenti del testo licenziato dalla Camera. Alla discussione sulla questione di fiducia hanno partecipato i sen. Paola Nugnes (Misto), Aimi, Maria Gallone, Caliendo (FI), Alfieri, D’Alfonso, Caterina Biti, Roberta Pinotti (PD), Airola, Crucioli (M5S), Iwobi, Bruzzone, Pepe (L-SP), Errani (Misto-LeU), Daniela Garnero Santanché (FdI).
Le posizioni dei partiti
Secondo i senatori dei Gruppi PD, LeU e Misto, che hanno accusato il Governo di cinismo, il Decreto sicurezza bis alimenta la paura e la clandestinità, viene meno ai doveri fondamentali di salvataggio in mare, addita l’immigrazione come fonte dei problemi del Paese, mette a nudo il fallimento del primo decreto sicurezza e non affronta il nodo dei rimpatri. FdI condivide invece il contenuto del decreto che avrebbe dovuto essere integrato con norme di contrasto all’integralismo islamico e con risorse più consistenti per le Forze dell’ordine. FI avrebbe voluto lo stanziamento di almeno un miliardo per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza, l’aumento degli organici e il riordino delle carriere; il Gruppo avrebbe inoltre auspicato disposizioni contro il degrado urbano e norme di maggiore tutela per le forze dell’ordine. I senatori di L-SP hanno condiviso pienamente le norme che contrastano la tratta di esseri umani, colpiscono i rapporti tra scafisti e ong, pongono fine al business dell’immigrazione sul quale anche il PD ha speculato. I senatori di M5S hanno rilevato che il decreto non limita la manifestazione pacifica del dissenso e non tocca il dovere giuridico e morale di soccorso in mare, precisa invece che il soccorso non implica automaticamente lo sbarco della nave e colma una lacuna dell’ordinamento, come ha riconosciuto la stessa Corte europea; pur esprimendo perplessità su alcuni articoli, in particolari quelli che inaspriscono le pene, il Gruppo ha difeso il patto di governo.
Nelle dichiarazioni di voto la sen. Unterberger (Aut) ha precisato che nel Gruppo convivono sensibilità diverse e ha annunciato a titolo personale voto contrario, ritenendo che la questione dell’immigrazione vada affrontata nelle sedi internazionali e rimproverando al Governo di non aver partecipato al Global compact. Il sen. La Russa (FdI) non ha accordato la fiducia al Governo ma non ha annunciato voto contrario al decreto. Il sen. Mirabelli (PD), annunciando voto contrario, ha rilevato che il decreto risponde a fini propagandistici, non difende i confini nazionali e non potenzia le Forze dell’ordine. La sen. Pirovano (L-SP), annunciando la fiducia, ha ricordato che l’Italia è stata lasciata sola a difendere i confini europei e i precedenti Governi hanno accettato gli sbarchi in cambio di una flessibilità minima sul bilancio. Il sen. Gasparri (FI), favorevole alle norme per la sicurezza ma contrario al Governo, ha dichiarato la non partecipazione al voto. Il sen. Grassi (M5S), nell’annunciare la fiducia, ha ricordato che il Gruppo è favorevole a corridoi umanitari e smistamenti dei migranti in tutta Europa: il decreto pone fine alla prassi per cui le navi del Mediterraneo si sentivano autorizzate a sbarcare nei porti italiani, in ogni caso nessuna nave privata sarà sanzionata per il salvataggio.