Ottenere la patente di guida costerà di più: forti rincari legati al regime Iva al 22%, aggravio di spesa di circa 200 euro
Una nuova stangata sulla pelle degli automobilisti italiani, che potrebbe portare la spesa relativa all’ottenimento della patente di guida a superare quota 1.200 euro. Lo afferma il Codacons, commentando l’allarme lanciato da Confarca in merito ai forti rincari per il conseguimento della patente di guida legati al regime Iva al 22%.
“Oggi per conseguire la patente un cittadino spende in media circa 1.000 euro – spiega il presidente Carlo Rienzi –. Il documento di guida richiede infatti una serie di spese legate alle autoscuole, come iscrizione, lezioni di teoria, lezioni di pratica, 6 ore di guida certificata obbligatoria per legge, esami. Solo per le lezioni di guida si paga in media circa 50 euro l’ora”.
Un costo che raggiunge in media i 1000 euro per chi vuole conseguire la patente B, e che supererà quota 1.200 euro con l’applicazione del regime Iva al 22% – precisa il Codacons – portando l’Italia in cima alla classifica europea per il “caro-patente”.
“Si tratta dell’ennesima stangata sulle tasche degli automobilisti, categoria più tartassata d’Italia dovendo già pagare, oltre al bollo auto e una serie infinita di balzelli che gravano sul possesso dell’autovettura, le odiose accise sulla benzina per finanziare qualsiasi tipo di intervento” conclude Rienzi.
UNC: no a speculazioni
Rispetto alla denuncia delle autoscuole, secondo le quali conseguire la patente di guida arriverà a costare 1.000 euro per via dell’arrivo dell’Iva, interviene l’Unione Nazionale Consumatori.
“Vigileremo per evitare speculazioni e rincari selvaggi immotivati” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Ovvio che non potranno che traslare l’Iva sul consumatore finale, ma intanto nessuno li obbliga a trasferirla in toto. Inoltre, non vorremmo che si rivalessero sui nuovi clienti per i pagamenti retroattivi” prosegue Dona.
“Anche perché sono illegittimi ed una palese violazione dello Statuto del contribuente, ossia della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che all’art. 3 stabilisce in modo chiaro che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo. L’eccezione alla regola, prevista all’art. 1 comma 2 per l’adozione di norme interpretative, è vero che può essere disposta, ma solo in casi eccezionali e con legge ordinaria” aggiunge Dona.
“La battaglia che invitiamo le autoscuole a fare, quindi, è quella di impugnare la richiesta di pagamenti arretrati” conclude Dona.