Nuove procedure per esportare veicoli immatricolati in Italia in vigore dal 1° gennaio 2020. Previsto anche il documento unico di circolazione
Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada, sono previsti nuovi adempimenti per chi intende esportare definitivamente all’estero veicoli immatricolati in Italia.
Infatti, occorrerà preventivamente cancellare il veicolo dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal Pubblico registro automobilistico, procedura che sarà possibile solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiede la cancellazione stessa. In caso contrario, il veicolo dovrà essere revisionato per poi poter essere cancellato dagli archivi.
Per i veicoli da esportare o esportati entro il 31 dicembre 2019, come spiega il Ministero dei Trasporti, sarà ancora ammessa la possibilità, per il tramite degli Uffici Consolari italiani all’estero, di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2020 andrà in vigore il documento unico di circolazione che sarà costituito dalla sola carta di circolazione dove saranno annotati anche i dati di proprietà.
Per maggiori informazioni:
Comunicato MIT-ACI 11/12/2019
Documento unico di circolazione e di proprietà – Radiazione per definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati in Italia – Nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2020.