Malattie rare e lavoro: aumenta lievemente l’assegno di incollocabilità. Ecco i requisiti e le indicazioni per ottenere il contributo mensile
Come spiega Osservatorio Malattie Rare da un lato, ai soggetti in età lavorativa ai quali sia riconosciuta una inabilità totale (100%) e permanente (invalidi totali) viene erogata dall’INPS la pensione di inabilità e come invece, dall’altro, in caso di malati rari con percentuale di invalidità compresa tra il 46 e il 99% e capacità lavorativa residua, questi abbiano la possibilità di essere inseriti in speciali liste di collocamento lavorativo. Ma cosa accade quando, anche a fronte dell’inserimento tra le cosiddette categorie protette, un malato raro non riesce a essere collocato? È a questo punto che interviene un diverso ammortizzatore sociale, denominato “assegno d’incollocabilità”.
Per avere accesso alla prestazione economica l’invalido deve avere:
– età non superiore ai 65 anni;
– grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico (D.P.R. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
– grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza. La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.
L’importo dell’assegno di incollocabilità viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Proprio alla luce del Decreto n. 48 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 maggio 2019 e della Determinazione del Presidente dell’INAIL n. 121 del 10 aprile 2019, l’Istituto stesso ha previsto un aumento dell’importo mensile dell’Assegno di incollocabilità, che passa dai 259,21 euro del 2018 ai 262,06 euro a decorrere dal 1 luglio 2019.