Legge 104: a chi spettano i giorni aggiuntivi per Coronavirus e come fare domanda. Per genitori, caregiver e lavoratori con handicap grave sono 12 giorni in più tra marzo e aprile
In fase di analisi dettagliata di tutte le misure a vantaggio e a tutela di invalidi e malati rari inserite nel DL 18/2020 Osservatorio Malattie Rare ha messo in evidenza la poca chiarezza con cui veniva concesso, a coloro che già godono di tre giorni al mese di permesso ai sensi della Legge 104/1992, di estendere il congedo nei mesi marzo e aprile in considerazione dell’emergenza Coronavirus. La Circolare INPS n. 45 del 25 marzo u.s., però, ha ripreso il testo dell’Art. 24 del citato Decreto Legge per chiarirne il contenuto in termini di categorie a cui spetta l’estensione dei permessi, durata complessiva e modalità di richiesta.
A CHI SPETTA L’ESTENSIONE DEI CONGEDI DELLA LEGGE 104
L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 – si legge nel testo della Circolare – ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Per andare a determinare con certezza quali sono le categorie di lavoratori cui spettano i giorni aggiuntivi di permesso è necessario analizzare il contenuto dei commi 3 e 6 dell’Art. 33 della Legge 104/92.
Da tale analisi risulta che ad aver diritto alle 12 giornate di permesso aggiuntive nei mesi di marzo e aprile 2020 sono sia i genitori o caregiver di coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave (Art. 33 comma 3) sia il lavoratore maggiorenne con handicap grave riconosciuto ai sensi della medesima norma (Art. 33 comma 6).
QUANTI SONO IN TOTALE I GIORNI DI PERMESSO
I 12 giorni – si legge nel testo della comunicazione INPS – possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Questo passaggio aggiunge un’informazione molto importante, che non era stata esplicitata all’interno del testo del Decreto: i giorni di permesso di cui poter usufruire in maniera “fluida” nell’arco dei due mesi sono soltanto i 12 aggiuntivi mentre rimane invariata la modalità di fruizione dei 3 giorni “standard”. Ciò significa che se nel corso del mese di marzo non sono stati fruiti giorni di permesso, per il mese di aprile se ne avranno a disposizione 15 complessivi (3 ordinari di aprile + 12 aggiuntivi).
Le 12 giornate aggiuntive, così come i tre giorni ordinariamente previsti, precisa inoltre la Circolare n. 45, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore. Per la fruizione con frazionamento orario restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinari, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.
La Circolare, infine, conferma tutte le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi, in particolare la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni.
Analogamente, il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
COME PROCEDERE PER FARE RICHIESTA DEI GIORNI AGGIUNTIVI
Le modalità di richiesta dell’aumento dei giorni di permesso sono regolate da quanto comunicato sempre dall’INPS con il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020.
Procedura per i dipendenti privati:
– il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
– il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni;
– i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Procedura per i dipendenti pubblici:
– non devono presentare domande all’INPS;
– la domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.