Forfetari: il ricorso alla fattura elettronica riduce di un anno il periodo di accertamento per effetto della legge di Bilancio 2020
Riduzione di un anno dei termini dell’accertamento per i forfetari che emettono soltanto fatture in formato elettronico. La previsione è contenuta nella legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 692, legge n. 160/2019) che è intervenuta sulla formulazione dell’art. 1, comma 74, della legge 190/2014, disponendo – per i contribuenti che utilizzano, nel corso dell’anno, esclusivamente fatture elettroniche – la riduzione di un anno del termine di decadenza dall’accertamento.
Regime forfetario
In tema di IVA i contribuenti forfetari devono osservare le seguenti regole:
- non devono addebitare l’imposta in fattura, ossia non devono esercitare la rivalsa, nei confronti dei propri clienti;
- non possono detrarre l’imposta loro addebitata sugli acquisti;
- non devono effettuare le liquidazioni dell’imposta e conseguentemente non devono versarla;
- non sono obbligati alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e di quelle ricevute;
- non sono tenuti alla tenuta e conservazione dei registri e documenti, a eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
- non devono presentare la dichiarazione annuale IVA, l’esterometro nonché la comunicazione IVA delle liquidazioni periodiche (LIPE).
Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico e possono quindi ancora emettere le fatture in formato analogico. Nella fattura (qualunque sia il formato di emissione) i contribuenti forfetari sono tenuti a indicare l’annotazione che rinvia alla normativa di riferimento, ossia “Operazione effettuata in regime forfetario, ai sensi dell’art. 1, co. 54-89, della legge 190/2014”.
Fatture elettroniche e riduzione dei termini di accertamento
Laddove i forfetari decidano di emettere le fatture soltanto in formato elettronico, il legislatore fiscale riconosce loro un vantaggio che, di fatto, si traduce nella riduzione dei termini ordinari dell’accertamento fiscale da 5 a 4 anni (riduzione valevole ovviamente sono ai fini delle imposte sui redditi).
I termini dell’accertamento fiscale potrebbero ridursi di due anni (e quindi passare da 5 a 3 anni) nel caso in cui i forfetari non solo emettano soltanto fatture in formato elettronico ma utilizzino anche strumenti di pagamento tracciati per effettuare operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.
Ciò troverebbe conferma nell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 in base al quale “il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500,00”.
In altri termini, il legislatore consente ai soggetti obbligati a emettere le fatture in formato elettronico di avere una riduzione di due anni dei termini ordinari dell’accertamento laddove utilizzino (i.e. carte di credito, bancomat, etc.) per effettuare operazioni (attive e passive) di ammontare superiore a 500,00 euro.
Con specifico riguardo ai contribuenti forfetari, non obbligati a emettere le fatture in formato elettronico, sembra logico poter sostenere che, qualora decidano di farlo e utilizzino strumenti tracciati per pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500,00 euro, possano beneficiare della riduzione di due anni del periodo d’accertamento.
In tal caso, i contribuenti forfetari dovranno essere in grado di provare all’Agenzia delle Entrate di non aver incassato alcuna somma, di importo superiore a 500,00 euro in contanti.