Tutela lavoratori fragili: dal Ministero l’impegno a riformulare la disciplina del lavoro agile ma ancora nessuna risposta chiara sui diritti disattesi
Walter Rizzetto e Federico Mollicone, deputati di Fratelli d’Italia, in una seduta di discussione alla Camera dei Deputati delle settimane scorse, si sono rivolti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sapere se e quali iniziative intenda adottare a tutela dei lavoratori fragili, considerando che i provvedimenti normativi attualmente in vigore non risultano essere sempre applicati. Di seguito il riassunto dell’interrogazione e la risposta fornita dal Ministero sul tema.
L’INTERROGAZIONE
Le tutele per i lavoratori fragili nel periodo di emergenza sanitaria sono state introdotte con l’articolo 26, comma 2 del Decreto Cura Italia ma, dall’ormai lontano scorso mese di marzo, hanno subito diverse modifiche. La tutela originaria, prevista inizialmente fino al 31 luglio scorso, presupponeva il rilascio di un certificato medico attestante la condizione di rischio del lavoratore, a causa di condizioni di immunodepressione o esiti di malattie oncologiche o terapie salvavita di cui aveva bisogno o condizioni di disabilità ex Legge 104. In presenza del certificato medico, il lavoratore fragile poteva non lavorare e i giorni di assenza non avrebbero influito nel conteggio del limite massimo di 180 giorni perché l’astensione dal lavoro veniva equiparata al ricovero ospedaliero. Il Decreto Agosto aveva poi esteso il termine del 31 luglio fino al 15 ottobre scorso.
Ad oggi, tale tutela, così come prevista dall’originario articolo 26 del decreto Cura Italia, non è più in vigore ma, la Legge n.126 del 13 ottobre 2020 ha previsto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche mediante adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento contrattuale o, in alternativa, possono svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Nell’interrogazione viene sottolineata l’ambiguità della disposizione in vigore poiché non si comprende se ci sia o meno un obbligo per il datore di lavoro di riconoscere il lavoro agile. Tanto è vero che migliaia di lavoratori fragili si vedono rifiutare la possibilità di lavorare in modalità agile anche nei casi in cui tale modalità è compatibile con l’attività lavorativa prestata, senza quindi necessità di adibizione a diversa mansione.
In questi casi, molti si vedono costretti ad usufruire di ferie o permessi, a mettersi in malattia. Nei casi peggiori decidono di andare al lavoro mettendo a repentaglio la propria salute. Sembra dunque che alcuni datori di lavoro pubblici e privati stiano ignorando le tre possibilità previste dalla nuova normativa in vigore, escludendo la possibilità per il lavoratore fragile non solo di lavorare da remoto, anche mediante adibizione a diversa mansione, ma anche di “sostituire” l’attività lavorativa in seno stretto con la frequenza di corsi di formazione professionale da remoto.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto con un atto scritto, pubblicato mercoledì 18 novembre, facendo presente che la normativa in vigore “è volta proprio a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità”, sottolineando che “tali condizioni andranno valutate, caso per caso, dal datore di lavoro, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente in relazione alle specifiche situazioni personali”.
La risposta del Governo sembra lasciare un ampio margine decisionale al singolo datore di lavoro e dunque non sancire alcun obbligo in capo ai datori di lavoro stessi. La mancanza di tale obbligo rischia dunque di esporre immotivatamente tantissimi lavoratori fragili al contagio da COVID-19.
Il Ministero ha poi evidenziato che il lavoro agile deve intendersi in questo particolare periodo emergenziale “come una preziosa opportunità per coniugare in maniera efficace le esigenze produttive ed organizzative dei datori di lavoro con quelle di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività in generale”.
Nella parte conclusiva della risposta si legge tuttavia l’impegno del Governo di voler riformulare l’attuale disciplina del lavoro agile e di promuoverne la diffusione. Pur augurandoci che tale impegno venga mantenuto, è lampante che al momento non è stata fornita una risposta chiara ed uniforme ai lavoratori fragili che, in quanto soggetti vulnerabili, hanno necessità della maggior tutela e chiarezza normativa possibile in questo periodo di emergenza sanitaria.