Disabilità e agevolazioni fiscali: la documentazione per l’Iva al 4% può essere richiesta anche dopo acquisto di un’auto
Tra le agevolazioni per il settore auto riservate ai portatori di handicap più conosciute vi è sicuramente quella del diritto a un’applicazione dell’IVA al 4% (anziché al 22%) su acquisto, riparazione e adattamenti di autovetture nuove o usate a seguito del riconoscimento di uno stato di handicap, non necessariamente con connotazione di gravità. A seconda della percentuale d’invalidità e dell’autonomia residua, poi, l’applicazione dell’aliquota agevolata sarà vincolata o meno all’introduzione di specifici adattamenti al veicolo stesso.
Sull’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la risposta n. 69 a un interpello che affronta un aspetto particolare: le tempistiche di presentazione della documentazione per ottenere le agevolazioni fiscali e tributarie al momento dell’acquisto dei veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità.
La questione sollevata dall’interpello è relativa a un contribuente che ha acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104, in quanto non ancora in possesso della documentazione utile. Dopo il rilascio della certificazione dello stato di disabilità grave, il contribuente è tornato dal rivenditore per l’emissione di una nota di credito per il rimborso dell’IVA. All’Agenzia delle Entrate è stato quindi richiesto quale sia la corretta procedura prevista per l’accesso ex post ai benefici della Legge 104.
Sul punto la risposta dell’Agenzia delle Entrate è molto chiara: se il contribuente era già in possesso di certificazione dell’handicap al momento dell’acquisto e, per qualsiasi motivo, non ha provveduto a produrla per accedere allo sgravio fiscale, non potrà recuperare in maniera retroattiva l’agevolazione; viceversa, se la documentazione necessaria a dimostrare il diritto all’IVA al 4% non era ancora disponibile al momento dell’acquisto, l’interessato potrà chiedere a posteriori al venditore del veicolo il “rimborso” della parte di IVA non dovuta, purché lo faccia entro due anni dall’acquisto.
Questo perché, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 30-ter del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, la società venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.