Certificazione verde per spostamenti: come si ottiene


Il governo introduce la certificazione verde per gli spostamenti valida dal 26 aprile: come ottenerla, a chi va richiesta e quanto dura

Spostamenti dal 26 aprile

Il decreto riaperture, che sarà in vigore dal 26 aprile come anticipato dal governo Draghi, introduce e disciplina il cosiddetto “green pass”, la certificazione verde, a cui è dedicato l’articolo 10, come si legge nel testo della bozza (download del PDF a questo link) in possesso della Dire (www.dire.it). “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2″, si legge.

Certificazione verde dopo il vaccino

A seconda del modo in cui si è ottenuta, la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.

Certificazione verde per chi è guarito dal Covid

Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2″.

Certificazione verde dopo il tampone

Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.

Le sanzioni per chi la falsifica: previsto anche il carcere

Non si scherza con la certificazione verde. L’apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dal green pass.

Alle sanzioni è dedicato l’articolo 13. “Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo.

Se la certificazione verde Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19″.