Decreto Sostegni Bis: il Reddito di ultima istanza potrà finalmente essere erogato anche ai liberi professionisti con disabilità, finora esclusi
Con il Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021) il “Reddito di ultima istanza” potrà finalmente essere erogato anche ai liberi professionisti con disabilità, che finora erano ingiustamente esclusi da questa provvidenza economica.
Facciamo qualche passo indietro per capire meglio.
Il “Reddito di ultima istanza” (anche detto “Bonus 600 Euro”) è stato introdotto nel marzo 2020 dal Decreto “Cura Italia” (art. 44 D.L. n. 18/2020, attuato dai DM del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020) e dal Decreto “Agosto” (D.L. n. 104/2020) per sostenere economicamente i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti in difficoltà perché costretti a ridurre, sospendere o cessare la loro attività a causa dell’emergenza COVID-19 in due ratei da 600,00 Euro ciascuno per i mesi di marzo e aprile 2020 ed una ulteriore erogazione di Euro 1.000,00 per maggio 2020.
Da tali indennità risultavano però esclusi i professionisti invalidi, a causa del cumulo con la pensione previdenziale di invalidità – che concorre e non sostituisce il reddito di lavoro autonomo. Subito, la inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori con disabilità era stata contestata da FAVO (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) insieme a FISH, AIL, FAND e UNIAMO – Federazione delle malattie rare, con una lettera al Governo Conte , affinché si modificasse la norma in modo da riconoscere il Bonus a tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito un danno economico da “Coronavirus”, senza esclusione di quelli disabili e quindi in condizioni di maggiore fragilità
Più precisamente, sulla base della prima normativa in vigore nel marzo 2020 potevano accedere al Bonus i lavoratori sani e quelli che percepivano l’assegno di invalidità civile di natura assistenziale erogato dall’INPS, ma non i lavoratori (sempre in condizione di disabilità) iscritti alla gestione separata INPS o alle casse previdenziali ordinistiche, in quanto titolari di un “assegno” o “pensione” ordinario di invalidità di tipo previdenziale, a cui si ha diritto in virtù dei contributi versati e di una condizione di grave disabilità compatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Nel maggio 2020, grazie alla martellante azione di pressing delle organizzazioni dei malati di cancro insieme a quelle dei malati rari e dei disabili, la ingiusta esclusione era stata solo parzialmente corretta, poiché in sede di conversione del primo decreto era stata prevista la compatibilità del reddito di “ultima istanza” con “l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222” di cui sono titolari, tra i liberi professionisti disabili, quelli iscritti alla gestione separata INPS, lasciando fuori quelli iscritti alle casse di previdenza ordinistiche. In questo modo, la discriminazione tra autonomi sani, ammessi al Bonus, e disabili, esclusi si era trasformata in una ancora più assurda discriminazione tra professionisti disabili contribuenti INPS, ammessi al Bonus come i sani, e liberi professionisti disabili iscritti alle casse di previdenza ordinistiche, cui il Bonus continuava ad essere negato, a causa del diverso nome “pensione” anziché “assegno” della prestazione previdenziale erogata dalle casse ordinistiche, pur trattandosi di provvidenza economica per invalidità del tutto analoga a quella prevista dalla L.222/1984.
C’è voluto più di un anno per porre rimedio ad una situazione assurda ed evidentemente incostituzionale che aveva creato una palese ed inaccettabile forma di discriminazione tra i lavoratori autonomi disabili, pressoché privi di ammortizzatori sociali, ad alcuni dei quali era stato negato un sostegno economico riconosciuto ai loro colleghi sani.
La norma correttiva, contenuta nell’articolo 37 del Decreto “Sostegni-bis”, equipara all’assegno di invalidità (già definito compatibile con la correzione di maggio suddetta) le prestazioni erogate, per la stessa finalità, dagli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti i liberi professionisti.
Il chiarimento comporta pertanto l’estensione del “Reddito di ultima istanza” (cd. Bonus 600 euro) ai soggetti con disabilità, sinora esclusi dalla platea dei beneficiari i quali debbono presentare apposita domanda presso le rispettive casse di previdenza entro il 31 luglio 2021, al fine di ottenere le tranche di 600 euro di marzo e aprile 2020 e 1.000 euro di maggio 2020.
L’indennità è riconosciuta a coloro che:
- Hanno percepito, nel periodo d’imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro, e dichiarino di aver subito una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;
- Nonché a coloro che abbiano percepito, nell’anno 2018, un reddito complessivo tra 35.000 e 50.000 euro, ma abbiano altresì riscontrato una riduzione del reddito pari almeno al 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019 od in alternativa abbiano chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 (termine esteso al 30 aprile 2020 ed al 31 maggio 2020 per le indennità, rispettivamente, dei mesi di aprile e di maggio 2020).
FONTE: AIOM