Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro è arrivato il chiarimento definitivo sulla richiesta di permessi Legge 104 in regime di smart working
Fin da inizio pandemia, e ancora fino alla fine di giugno, la normativa si è occupata di tutelare – pur se con discontinuità e qualche défaillance – i lavoratori più fragili attraverso istituti come l’assenza equiparata al ricovero ospedaliero, alcuni congedi specifici e l’attivazione dello smart working. Come Osservatorio Malattie Rare abbiamo avuto modo più volte di sottolineare come queste misure tendano, nella partica, a non semplificare affatto la quotidianità delle famiglie di cui fa parte un disabile o un malato raro. Un chiarimento importante e positivo su queste tematiche, tuttavia, è arrivato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che si è espresso sulla possibilità di richiedere permessi ai sensi della Legge 104 in regime di smart working.
Con una nota n. 7152 del 26 aprile 2021, infatti, la Direzione Centrale Risorse Umane, richiama il comunicato del 24 aprile 2021 – concernente la fruizione dei permessi brevi durante il lavoro agile – divenuto oggetto di contestazione da parte di alcune organizzazioni sindacali in quanto non conforme alla tutela dei diritti riconosciuti ai lavoratori, con l’obiettivo di chiarirne in maniera definitiva l’interpretazione.
“Ove il lavoratore ritenga – si legge nella nota -, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile” può sempre, anche se impiegato in modalità di tele lavoro, continuare ad accedere ai congedi, giornalieri o frazionati in maniera oraria, che gli spettano ai sensi della Legge 104.
“Detta interpretazione – si legge ancora nella nota – è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro”.
Non si rileva nella comunicazione dell’INL alcun riferimento specifico a un’eventuale distinzione tra congedi cui ha diritto il lavoratore (Art. 33 comma 6 Legge 104) con handicap e permessi spettanti ai caregiver con familiari disabili (Art. 3 comma 3 Legge 104), riteniamo pertanto possibile interpretare in maniera estensiva la nota, con conseguente applicazione del diritto a tutti i lavoratori aventi diritto.