Indennità per stagionali: domande fino a ottobre in Trentino


Indennità per i lavoratori stagionali: la Provincia di Trento ha prorogato al 15 ottobre il termine per la presentazione delle domande

Indennità per i lavoratori stagionali: la Provincia di Trento ha prorogato al 15 ottobre il termine per la presentazione delle domande

La Giunta della Provincia di Trento ha prorogato il termine per la presentazione delle domande relative all’indennità a sostegno dei lavoratori stagionali, che passa dal 31 agosto al 15 ottobre. La delibera fornisce contestualmente un’indicazione applicativa in merito a quanto previsto con la precedente delibera del 28 maggio, specificando che quando il requisito delle trenta giornate di lavoro – necessario per accedere alla misura – è raggiunto anche con datori di lavoro diversi, i relativi contratti devono essere intervallati tra loro al massimo da quindici giorni di interruzione.

L’indennità provinciale interessa i lavoratori stagionali impegnati nei settori del turismo, degli stabilimenti termali, degli impianti a fune e nelle aree del territorio provinciale a prevalente vocazione turistica, e del commercio.

COME RICHIEDERE L’INDENNITA’

I lavoratori interessati, residenti in Trentino, devono aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, intermittente a tempo determinato o apprendistato stagionale della durata non inferiore a 30 giorni, in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, cessato involontariamente nel medesimo arco temporale. Nel caso di attività lavorativa svolta anche con datori di lavoro diversi per un numero di giornate pari almeno a 30, con più contratti di lavoro aventi tutte le caratteristiche sopra indicate, tali contratti devono essere intervallati tra loro al massimo da 15 giorni di interruzione. In questi casi, la cessazione involontaria deve riguardare l’ultimo dei contratti  considerati.

L’importo dell’indennità è pari a:
– euro 1.500,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 non abbiano maturato alcuna giornata di lavoro;
– euro 1.000,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30
aprile 2021 siano stati occupati con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva non superiore a 30 giornate;
– euro 800,00 una tantum per i lavoratori che nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile
2021 siano stati occupati con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva ricompresa tra 31 e 90 giorni.

Gli importi sono incrementati del 10 per cento in presenza di una o due persone fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario dell’indennità e del 15% in presenza di tre o più persone  fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario dell’indennità.