Perché per le parti è meglio scegliere la negoziazione assistita per separarsi, introdotta con la legge n.162 del 2014
Nella negoziazione assistita, i coniugi possono ottenere il divorzio o la separazione rivolgendosi ad un avvocato di fiducia e firmando, insieme, un accordo. In questo modo è possibile evitare di rivolgersi ad un tribunale.
La negoziazione assistita è stata introdotta con la legge n.162 del 2014, prevedendo una serie di casi in cui le parti possono servirsi di questo strumento.
La negoziazione assistita può essere adottata anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Quando ci si reca dall’avvocato bisogna portare tutta la documentazione necessaria, più precisamente il documento d’identità di entrambi i coniugi, il certificato di stato di famiglia, il certificato di residenza, la dichiarazione dei redditi dei 3 anni precedenti e il certificato di matrimonio.
Una volta avviata la procedura di negoziazione assistita, l’avvocato comunicherà, mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno, all’altro coniuge, l’intenzione del proprio cliente di effettuare tale negoziazione. In questo caso, l’altro coniuge andrà a rivolgersi presso il suo legale e, se sarà d’accordo con la negoziazione, entrambi gli avvocati procederanno alla stipulazione della convenzione. A questo punto, i coniugi firmeranno un accordo mediante il quale viene stabilito il termine della procedura, che sarà di un arco di tempo compreso tra uno e quattro mesi.
I coniugi non hanno la possibilità di rivolgersi presso lo stesso avvocato per la negoziazione assistita. Una volta raggiunto l’accordo tra le parti, viene sottoposto il tutto alla verifica del procuratore della Repubblica. A seguito del nullaosta di quest’ultimo, gli avvocati trasmetteranno l’accordo all’ufficio di stato civile del Comune dove è stato registrato il matrimonio.