Pensioni di invalidità: nella circolare INPS gli importi del 2022


Per il 2022 l’INPS ha previsto aumenti compresi tra i 2 e i 5 euro sugli assegni mensili d’invalidità. Lieve ritocco anche per l’accompagnatoria

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Con la Circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 l’INPS ha comunicato gli importi relativi alle pensioni d’invalidità per l’anno 2022, come di consueto revisionati annualmente sulla base del costo stimato della vita. Per quest’anno, si legge nella Circolare, al fine di poter rendere assegnare già i nuovi importi fin da gennaio, l’Istituto “ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,6%”. Nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 – si legge ancora nella Circolare – verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.

Nel complesso rileviamo un rialzo attorno ai 70 euro dei limiti annui reddituali e un aumento degli assegni mensili che si attesta tra i 2 e i 5 euro mensili.

Lasciando da parte le pensioni ordinarie, vediamo ora in che modo questa rivalutazione agisce sulle pensioni d’invalidità assegnate a mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

LIMITI DI REDDITO PER ASSEGNO D’INVALIDITÀ

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, degli invalidi civili totali, dei ciechi civili e dei sordomuti sono aumentati dello 0,4%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza, in base a quanto previsto dall’Art. 12 della Legge n 412 del 30 dicembre 1991, è quello stabilito per la pensione sociale.

  • Limite di reddito annuo personale per INVALIDI TOTALI, CIECHI CIVILI e SORDOMUTI17.050,42 € (nel 2021 era 16.982,49 €).
  • Limite di reddito annuo personale per INVALIDI PARZIALI e MINORI5.010,20 € (nel 2021 era 4.931,29 €).

IMPORTI MENSILI 2022

Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità viene così modificato:

  • Importo mensile per INVALIDI e SORDOMUTI291,69 € (nel 2021 era 287,09 €).
  • Importo mensile per CIECHI PARZIALI215,35 € (nel 2021 era 213,08 €)
  • Importo mensile per CIECHI ASSOLUTI315,45 € (nel 2021 era 310,48 €)

Slegata da qualsiasi limite reddituale è invece l’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, che vede un lieve ritocco – sempre in aumento – portandosi a 525,17 € per gli invalidi parziali (nel 2021 era 522,10 €) e a 946,80 € per i ciechi assoluti (nel 2021 era 938,35 €).

TUTTI GLI IMPORTI, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA

Nell’Allegato n. 2 alla Circolare sono inserite le tabelle con gli importi del trattamento minimo delle prestazioni assistenziali, suddivise in base a invalidità e gravità e ai limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni, nel caso in cui le stesse siano collegate al reddito.

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 315,45 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, NON RICOVERATI, CON SOLA PENSIONE D’INVALIDITÀ

  • limite di reddito annuo personale: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale: nessuno
  • importo mensile pensione d’invalidità: 215,35 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, NON RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 315,45 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 946,80 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, RICOVERATI, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 946,80 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità speciale: nessuno
  • importo mensile indennità speciale: 215,35 €

CIECHI CIVILI PARZIALI, MINORI ANNI 18, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità speciale: nessuno
  • importo mensile indennità speciale: 215,35 €

IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA

  • limite di reddito annuo personale: 8.197,39 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 216,49 €

CIECHI CIVILI ASSOLUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, RICOVERATI E NON, CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 946,80 €

SORDOMUTI, RICOVERATI E NON, CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE, ANCHE SE TITOLARI DI ALTRO REDDITO

  • limite di reddito annuo personale: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di comunicazione: nessuno
  • importo mensile indennità di comunicazione: 260,76 €

SORDOMUTI, MAGGIORENNI E MINORENNI, CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di comunicazione: nessuno
  • importo mensile indennità di comunicazione: 260,76 €

SORDOMUTI MAGGIORENNI CON SOLA PENSIONE

  • limite di reddito annuo personale: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €

INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE

  • limite di reddito annuo personale: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA

  • limite di reddito annuo personale: 5.010,20 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €

INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: 17.050,42 €
  • importo mensile pensione d’invalidità: 291,69 €
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 525,17 €

INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 525,17 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNIÀ DI FREQUENZA (quindi minorenni)

  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di frequenza: 5.010,20 €
  • importo mensile indennità di frequenza: 291,69 €

INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ACCERTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ

  • limite di reddito annuo personale: 5.010,20 €
  • importo mensile: 298,61 € o 380,86 € a seconda che si tratti di Pensione Sociale o Assegno Sociale
  • limite di reddito annuo personale per l’indennità di accompagnamento: nessuno
  • importo mensile indennità di accompagnamento: 525,17 €

A questo si aggiungono anche i dettagli relativi all’aumento della pensione o dell’assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti INFRASESSANTACINQUENNI (ovvero lavoratori o pensionati cui sia stata riconosciuta l’invalidità dopo i 65 anni d’età), e relativi limiti di reddito.

  • limite reddituale annuo titolare solo213,74 €;
  • limite reddituale annuo titolare coniugato023,53 €;
  • importo aumento mensile spettante per il 2022: 10,33 €. Totale aumento annuo, calcolato su 13 mensilità134,29 . Somma dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a 6.079,45 €.

LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
Purché abbiano maturato anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni di età.

Le indennità previste dall’Art. 39, comma 1, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (anche conosciuta come morbo di Cooley) e drepanocitosi, a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, sono state rinnovate per l’anno 2022 adeguandone l’importo al trattamento minimo:

  • limite di reddito annuo personale per la pensione d’invalidità: nessuno
  • importo mensile pensione d’invalidità: 523,83 €

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A PENSIONE

La Circolare ricorda inoltre che, le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli Artt. 3 e 4 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, tra le quali c’è anche l’APE Sociale, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale.

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE SOGGETTE A REVISIONE SANITARIA

Richiamando l’Art. 25, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, la Circolare ricorda anche che “nelle more (ndr. “in attesa di”) dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Pertanto, i pagamenti sono stati confermati dall’Istituto anche per chi è in attesa di eventuale visita di revisione, calendarizzata dall’INPS stesso.

TRASFORMAZIONE DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE IN ASSEGNO SOCIALE

Infine, la Circolare interviene anche sul criterio anagrafico di assegnazione dell’assegno sociale, che, dopo una certa età, viene erogato dall’INPS in sostituzione dell’assegno o della pensione d’invalidità. In base a quanto contenuto nel testo, il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni. Essendo il limite stato già stabilito con validità triennale, il 2022 non vede variazioni rispetto all’anno precedente.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2022 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni viene attribuito l’importo minimo previsto per l’assegno sociale, ovvero 467,65 € (nel 2021 erano 460,28 €).