Danni da vaccino Covid: chi può chiedere l’indennizzo e come


Domanda alla Asl, poi esame della commissione medica: ecco chi può chiedere l’indennizzo per danni dal vaccino contro il Covid e come fare

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Un diritto al risarcimento, meglio dire all’indennizzo, per tutti coloro che hanno subito un danno dalla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. É quanto è stato deciso dal governo nel decreto Sostegni Ter, in vigore dal 27 gennaio 2022. Sono rarissimi ma esistono ed a volte possono essere fatali. Secondo i dati dell’agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, le segnalazioni per i danni da vaccino raccolte al settembre 2021, e che comprendono segnalazioni di effetti avversi permanenti, risolti e non ancora determinati nel nesso di causa effetto, sono state circa 101mila.

Sono dati dell’ultimo rapporto Aifa, il tredicesimo, sugli effetti della vaccinazione dal 27 dicembre 2020 al 26 settembre 2021. Sempre secondo lo stesso ‘Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19’ dell’agenzia, le segnalazioni gravi che riportano l’esito ‘decesso’ sono state 608, pari allo 0,72 ogni 100 mila dosi somministrate, “indipendentemente dalla tipologia di vaccino, dal numero di dosi e dal nesso di causalità”.

DECESSI CORRELATI AL VACCINO

danni permanenti da vaccino dunque vi sono ma sono considerati secondo determinati parametri. L’Aifa considera, nel rapporto, che delle 608 segnalazioni di decesso“il 71,5% presenta una valutazione del nesso di causalità con l’algoritmo dell’Oms, in base al quale il 59,5% dei casi è non correlabile, il 30,6% indeterminato e il 6,2% inclassificabile per mancanza di informazioni sufficienti. Complessivamente 16 sono i casi (3,7%) sui 435 valutati sono risultati correlabili, ovvero lo 0,02 ogni milioni di dosi somministrate, e di questi 14 sono già descritti nei rapporti precedenti. Le rimanenti 2 segnalazioni si riferiscono a 2 pazienti di 76 e 80 anni con condizione di fragilità per pluripatologie, deceduti per Covid-19 dopo aver completato il ciclo vaccinale”.

Pochi quindi i numeri dei decessi riconosciuti dal ministero della Salute. Le segnalazioni quindi ci dicono poco in termini assoluti, ma sicuramente condizionano per sempre, nel caso di morte o danno permamente irreversibile, la vita di una persona e dei suoi cari.

Il governo, con il decreto Sostegni Ter, ha stanziato 50 milioni di euro per l’anno in corso e 100 per il 2023, per un totale di 150 milioni di euro, con i quali far fronte alle richieste di indennizzo per danni da vaccino anti-Covid-19 subiti dai cittadini e per i quali sia stato dimostrato un nesso di causa effetto. Un apposito decreto del ministero della Salute e del ministero dell’Economia e delle Finanze provvederà a determinare le modalità di richiesta e monitorerà gli esiti dei risarcimenti.

Il ‘fondo indennizzi’ non si applica solo a coloro che sono sottoposti ad obbligo vaccinale, obbligo previsto dal primo febbraio per gli over 50 e già in vigore per sanitari, forze dell’ordine e militari, insegnanti e professori universitari, oltre che docenti di scuole di formazione. L’indennizzo con il fondo previsto dal decreto riguarda anche tutta la popolazione che si è sottoposta all’inoculazione in via volontaria, perché la raccomandazione con cui si sono invitati i cittadini ad aderire alla vaccinazione dà diritto alla richiesta di risarcimento del danno. Questo perché la Corte Costituzionale ha indicato, in diverse sentenze, che la raccomandazione è equiparabile all’obbligo vaccinale.

Non solo: i giudici del Palazzo della Consulta, ovvero la Corte Costituzionale, sono entrati nel merito della differenza tra indennizzo e risarcimento: il legislatore, con le legge 210, attribuisce il diritto all’indennizzo che non ha però natura risarcitoria per riparare un torto collegato a una qualche ipotesi di responsabilità (oggettiva o soggettiva) di una struttura ospedaliera, nel caso delle trasfusioni di emo-derivati per esempio, ha solo carattere assistenziale. In altre parole: l’indennizzo non ripara il danno subito ma è una somma per assistere il cittadino nella gestione dell’infermità che ha riportato.

Di conseguenza, ma questo non lo dice la Corte, i cittadini possono decidere di fare una richiesta di risarcimento ricorrendo ad una causa legale, anziché procedere con un’istanza di indennizzo, e questo anche perché l’indennizzo è legato ad una somma calcolata in base ad una tabella indicativa fornita per legge, la 177 del 29 aprile del 1976. L’indennizzo può quindi risultare di minore entità rispetto ad una richiesta di risarcimento per il danno irreversibile che si ritiene di aver subito. Il fondo indennizzi esplica la sua funzione nell’ambito della legge 210 del 1992, voluta per far fronte alle diverse richieste di risarcimento per trasfusioni di sangue contaminate dai virus dell’epatite C e dall’Hiv.

Dal 2001 è stata trasferita dal ministero della Salute alle Regioni a statuto ordinario, la competenza per la gestione della domanda di indennizzo, questo significa che il cittadino dovrà presentare la richiesta all’Azienda sanitaria locale di residenza che avrà il compito di svolgere l’istruttoria, verificando la documentazione presentata e i requisiti previsti dalla legge. Solo la Sicilia, tra le Regioni a statuto speciale, è esclusa da questa competenza, pertanto i residenti in questo territorio dovranno fare richiesta di indennizzo al ministero della Salute.

DANNI DA VACCINO COVID: COME EFFETTUARE LA DOMANDA DI INDENNIZZO

Ma cosa vuol dire fare richiesta all’Asl? A spiegarlo, riferisce l’Agenzia Dire (www.dire.it), è lo stesso ministero della Salute sul proprio sito: “si presenta la richiesta all’Asl, che invia copia alla commissione medica ospedaliera, la quale convoca l’interessato, lo visita ed esprime un giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, e ne valuta anche la categoria di ascrizione dell’infermità e la tempestività della domanda. Il verbale prodotto dalla Cmo è poi inviato al diretto interessato ed entro 30 giorni dall’invio la persona danneggiata può fare ricorso, nel caso l’indennizzo venga negato o valutato diversamente rispetto all’infermità subita”. Il percorso è pertanto articolato e non è scontato che per l’infermità che si ritiene di aver subito sia riconosciuto un nesso di causa effetto. Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni, ovvero 36 mesi da quando ci si accorge di avere subito un danno da vaccino, sulla base della documentazione presentata dalla persona danneggiata.