Con le risorse del “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive”, il ministero della Transizione Ecologica, ha elaborato un Piano di gestione nazionale della nutria
La legge finanziaria 2022 ha stanziato per il triennio 2022-2024 la somma di 5 milioni di euro annui per il “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive”, finalizzato al rilevamento ed eradicazione delle specie esotiche invasive ai sensi degli articoli 19 e 22 del Decreto legislativo 230/17; con apposito decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Finanze, verranno stabiliti i criteri di ripartizione del risorse finanziarie tra le Regioni e le Province Autonome.
Il ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con l’ISPRA ha elaborato un Piano d gestione nazionale della nutria; a seguito di consultazione pubblica, in concertazione con il Ministero della Salute e con il Ministero delle Politiche Agricole, ed approvazione da parte della Conferenza Stato regioni, il 10 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica che approva formalmente il piano e lo rende operativo; Decreto e Piano di gestione sono scaricabili sul sito del Ministero.
I rischi per la biodiversità
Tra le principali causa di perdita di biodiversità, in Italia e nel mondo, ci sono le cosiddette “Specie esotiche invasive”. Si tratta delle specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche (volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio nazionale), che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia.
Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle nostre specie, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali, e a volte provocare ingenti danni economici ad attività produttive quali l’agricoltura e lo sfruttamento di risorse silvo-pastorali. A solo titolo di esempio: i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna per il 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro.
In linea con tutte le principali convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, l’Italia opera attivamente per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive e per controllare o eradicare quelle specie che siano già presenti sul nostro territorio.
Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l’economia.
Gli interventi si basano su: la prevenzione, il rilevamento precoce e l’eradicazione rapida o la gestione nel caso di specie già ampiamente diffuse.
In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15% è ritenuto invasivo; sono queste le specie di cui si occupa il Regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l’impatto che queste specie potrebbero avere sulla salute umana o sull’economia.
L’art. 6 del Decreto Legislativo 230/2017 vieta l’introduzione deliberata o per negligenza nell’UE, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Fino ad oggi sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tre liste di specie esotiche vegetali ed animali di rilevanza unionale (14 luglio 2016, e 12 luglio 2017 e 25 luglio 2019), che complessivamente costituiscono un elenco di 66 specie. Tale elenco di specie viene periodicamente aggiornato, dando preminenza alle specie la cui inclusione porterebbe a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi di tali specie in modo efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. | Fig. 1 – Animali e piante incluse nella lista | ||
Fig. 2 – Specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti in Italia |
Gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 230/2017 prevedono la possibilità di deroga ai divieti prima richiamati, sia per la conduzione di ricerche scientifiche e di attività di conservazione ex-situ, per la produzione e l’uso medico nel caso che l’utilizzo di prodotti derivati da tali specie sia inevitabile per far progredire la salute umana e in casi eccezionali e per motivi di interesse imperativo, compresi quelli di natura sociale ed economica. Queste deroghe vengono concesse nel primo caso dal Ministero dell’Ambiente e nel secondo dalla Commissione Europea tramite la predisposizione di una istruttoria da parte del Ministero dell’Ambiente. Tutte le attività devono essere condotte in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
Per evitare l’introduzione deliberata di specie esotiche invasive nel territorio dell’Unione, l’importazione di animali e vegetali è soggetta ai controlli ufficiali; in Italia, tali controlli sono, rispettivamente, effettuati presso i Posti di ispezione frontaliera – PIF (Uffici periferici del Ministero della Salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o al transito verso altri Paesi terzi) o attraverso i Servizi fitosanitari regionali (strutture territorialmente preposte alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli Stati europei in tema di controllo fitosanitario).
Il Decreto Legislativo 230/2017 stabilisce agli articoli 18-23 le misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida o per le specie già ampiamente diffuse le misure di gestione finalizzate a contenerne gli impatti. Tali misure devono essere proporzionate all’impatto sull’ambiente e risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo di eradicazione.
Per le scorte commerciali di esemplari vivi di specie di interesse unionale sono previste norme transitorie nell’articolo 28 del Decreto Legislativo 230/2017.
E’ possibile continuare a detenere specie esotiche invasive come animali da compagnia, a condizione di fare denuncia del possesso dell’esemplare, custodire l’esemplare in modo che non sia possibile la sua fuga o il rilascio nell’ambiente naturale, e di impedirne la riproduzione.
La denuncia di possesso deve avvenire inviando l’apposito modulo di denuncia (completo di tutte le informazioni) tramite PEC (all’indirizzo: PNA@pec.minambiente.it), raccomandata con ricevuta di ritorno (all’indirizzo: Ministero dell’Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 – Roma), oppure fax (al numero: 06-57223468). La ricevuta di PEC, fax o raccomandata accerterà l’avvenuta denuncia. Il termine per presentare la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive comprese nei primi due elenchi è scaduto. Per le specie inserite in elenco con l’ultimo aggiornamento del 25 luglio 2019 ci sono 180 giorni utili per la denuncia, ovvero fino alla data del 29 febbraio 2020.
Alla denuncia di possesso deve essere allegata una copia del documento di identità.