Il Comitato tecnico scientifico dell’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid per gli immunodepressi
Dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) arriva il via libera alla quarta dose di vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi. La Commissione ha espresso parere favorevole inviato al ministero della Salute.
Per le persone gravemente immunodepresse, spiega la Dire (www.dire.it), non si tratterebbe tecnicamente di una ulteriore dose ma della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva. La quarta dose verrà somministrata con vaccini a mRna.
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CAPIENZA IMPIANTI SPORTIVI: LA PRECISAZIONE
“La regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona”. È quanto si legge nella nota di precisazione e chiarimento del Dipartimento per lo Sport dopo pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, della legge n.11/2022, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In particolare, per quanto attiene allo sport, la legge 18 febbraio 2022, prevede che dopo l’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito l’art. 9-bis.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato), che prevede che fino al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale è consentito, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, e nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e linee guida elaborate per l’accesso allo specifico servizio o attività, l’accesso a:
- piscine,
- centri natatori,
- palestre,
- sport di squadra e di contatto,
- centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- partecipazione del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi, di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge 52.
Pertanto l’accesso agli eventi ed alle attività sopra indicate è consentito alle persone in possesso della certificazione verde cd. ‘rafforzata’, a prescindere dalla colorazione delle regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca.