Con le nuove regole in vigore dal 1° aprile i docenti non vaccinati si occuperanno di formazione e programmazione
Con il termine dello stato di emergenza, a decorrere dal 1° aprile 2022 cessano i provvedimenti di sospensione del personale docente non vaccinato. “Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito. Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento”. Lo precisa in una nota inviata alle scuole dal ministero dell’Istruzione, che negli ultimi giorni era stato sollecitato dai dirigenti scolastici a chiarire quali mansioni avrebbero potuto ricoprire i docenti non vaccinati che dal 1° aprile potranno rientrare negli istituti, ma senza fare lezione.
“Non svolgendo ‘attività didattiche a contatto con gli alunni’, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale Ata, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività”, si legge ancora nella nota del ministero. Fino al 30 aprile, ricorda la nota, per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base).
Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”, si legge ancora nella nota riportata dalla Dire (www.dire.it).