Stop alle “porte girevoli” e nuove norme sul Csm: ecco la riforma della Giustizia dell’era Cartabia. Il testo è atteso in Aula per il prima via libera del Parlamento il 19 aprile
Vietato esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi in politica; separazione delle funzioni tra i pm e i giudici; nuove norme per l’elezione del Csm con il sorteggio dei collegi e candidature individuali nell’ottica di un contrasto alla degenerazione delle ‘correnti’; misure per contrastare le ‘nomine a pacchetto’ per i vertici degli uffici giudiziari; un ‘tetto’ agli incarichi dei fuori ruolo per i magistrati. Sono alcune delle novità arrivate nella riforma della Giustizia dell’era Cartabia che oggi è stata licenziata dalla Commissione Giustizia della Camera. Il testo è atteso in Aula per il prima via libera del Parlamento il 19 aprile.
Si tratta di misure, frutto di un accordo tra maggioranza e Governo, che modificano l’originaria proposta dell’ex guardasigilli Alfonso Bonafede. Il testo dovrà poi passare al Senato per il via libera definitivo. L’auspicio della politica, come piu’ volte ribadito anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è che l’ok del Parlamento arrivi prima della scadenza dell’attuale Consiglio superiore della magistratura a luglio.
Non tutti i ‘nodi’ all’interno delle forze politiche che sostengono il Governo, sono pero’ in realtà sciolti. Tanto che Italia Viva in commissione si è astenuta nel voto sul mandato al relatore.
UN NUOVO CSM, SISTEMA ELETTORALE E COMPOSIZIONE
Il sistema elettorale proposto è misto: binominale con quota proporzionale. Sorteggio dei distretti di Corte d’Appello, per formare i collegi. Collegi binominali, che eleggono due componenti del Csm l’uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd ‘migliori terzi’) e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.
Composizione: 30 membri, di cui 20 togati e 10 laici oltre ai 3 membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente di Cassazione, procuratore generale Cassazione). Tra i 20 togati, 2 sono di legittimità, 5 pm e 13 giudicanti
Quanto alle candidature, non sono previste le liste: il sistema di basa su candidature individuali; ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura individuale – anche nel suo distretto – (senza necessità di presentatori) a livello di collegio binominale; devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato; se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato. Questo sistema introduce degli elementi di imprevedibilità, sicché si rende più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali.
Stop al ‘correntismo’: rispetto al sistema elettorale nella versione approvata in Cdm a febbraio, in commissione alla Camera si è inserito il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. In sintesi, è un sistema elettorale misto – con aspetti proporzionali e maggioritari – che lascia la possibilità alle singole candidature individuali di emergere senza necessità di collegarsi a liste.
STOP NOMINE A PACCHETTO
Per gli incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari, l’assegnazione si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette ‘nomine a pacchetto’.
Si valorizza la formazione con corsi previsti per tutti, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si valorizza nella scelta del candidato il possesso di caratteristiche rilevanti rispetto allo specifico posto messo a concorso; si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito del Csm di tutti i dati del procedimento e i vari curricula; si dà modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.
PORTE GIREVOLI
Divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi.
Questo divieto vale sia per cariche elettive nazionali e locali; sia per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali.
Previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa (senza assegni in caso di incarichi locali) per l’assunzione dell’incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c’è cumulo di indennità con stipendio del magistrato). Si introducono insomma divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio.
Magistrati eletti: al termine del mandato non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato (ma questo ad ora è un subemendamento non ancora votato). Resta la possibilità di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione. Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Candidati non eletti: per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprendere la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, in più non posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate (pm e gip/gup). Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni.
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Con i decreti attuativi della riforma sarà ridotto il numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200). Essendo un principio di delega i criteri saranno decisi successivamente dal Governo. Si dovranno determinare con chiarezza quali sono gli incarichi per cui è previsto il fuori ruolo e quali quelli per cui è prevista l’aspettativa. In linea generale: fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali;no fuori ruolo se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza; deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro; limite massimo abbassato a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo).
NUOVE REGOLE PER L’ACCESSO IN MAGISTRATURA
Accessibilità al concorso direttamente dopo la laurea (decade l’obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione); valorizzazione tirocini formativi e ufficio per il processo; attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell’organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell’ufficio per il processo PNRR;
previsione di tre elaborati scritti e di riduzione delle materie orali.
PASSAGGI DI FUNZIONE
Sarà possibile un solo passaggio di funzione tra requirenti e giudicante nel settore penale entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo da Mot, magistrato ordinario in tirocinio ); limite che non opera per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla procura generale presso la cassazione (qui si tratta di subemendamenti ad oggi ancora non votati; il nodo verrà sciolto in Aula).
FASCICOLO PERSONALE
In realtà, spiega la Dire (www.dire.it), esiste già il fascicolo di ogni magistrato. Ora si prevede di aggiornarlo con tutti i dati rilevanti raccolti anno per anno. Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (ogni 4 anni fino alla settimana valutazione) il magistrato deve produrre al Consiglio giudiziario – e poi al Csm – provvedimenti a campione sull’attività svolta e statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Già prevista l’esistenza di segnalazioni in caso di ‘significative anomalie’. Con la riforma, si prevede l’implementazione annuale (non più ogni 4 anni) del fascicolo personale del magistrato già esistente, con la storia complessiva delle attività svolte. Il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito. La finalità è quella di ‘una fotografia complessiva del lavoro svolto, non un giudizio sui singoli provvedimenti’ da sottoporre alla valutazione periodica e in maniera costante.