Concessioni balneari: ecco la proposta del governo Draghi


Il nodo delle concessioni balneari agita la maggioranza: il governo propone gare entro il 2023, tempo fino al 2024 se ci sono conteziosi

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Un testo con un’ipotesi di mediazione sul tema delle concessioni balneari, tra i punti chiave del ddl Concorrenza, è stato consegnato ai gruppi di maggioranza e sarà discusso alla riunione della commissione Industria del Senato prevista per le 12.30. In sostanza la mediazione proposta riformula l’emendamento del Governo al ddl e in caso di contenziosi prolunga la validità delle concessioni a tutto il 2024.

IN CASO DI CONTENZIOSI LA SCADENZA SI ALLUNGA A FINE 2024

La proposta recita: “In presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la presenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”. Fino a tale data “l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima”.

L’INDENNIZZO PER IL CONCESSIONARIO USCENTE

L’emendamento del Governo al ddl Concorrenza con un’ipotesi di mediazione sul tema concessioni demaniali balneari, l’aspro tema spiagge, consegnato ai gruppi di maggioranza per essere discusso dalla commissione Industria del Senato riunita a partire dalle 12.30, prevede “criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo” che il subentrante pagherà al concessionario uscente e relativo a perdita dell’avviamento di attività commerciali o turistiche, al valore residuo dei beni immobili sui quali siano stati effettuati investimenti.

La proposta, spiega la Dire (www.dire.it), parla di una “definizione, anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore residuo dei beni immobili oggetto di investimenti per l’esercizio dell’impresa, calcolato sulla base delle scritture contabili ovvero di perizia giurata redatta da un professionista abilitato, che ne attesta la consistenza, sempre che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell’attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell’autorità amministrativa”.