Destino segnato per i suini della Sfattoria: animali saranno abbattuti. Il ministero della Salute spiega che non ci sono le condizioni per la deroga alla macellazione
Il ministero della Salute replica alla richiesta di intervento a tutela e non abbattimento dei suini non Dpa ospitati presso rifugi/santuari nel Lazio e mette sotto la lente d’ingrandimento il caso de ‘La Sfattoria degli ultimi’ di Roma. Lo fa attraverso un documento indirizzato alla Lega anti vivisezione (Lav), a firma del commissario straordinario alla peste suina africana, Angelo Ferrari, e del direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, Pierdavide Lecchini, nel quale scrive che “si ritiene non accoglibile la richiesta di non procedere all’abbattimento dei suini in questione, anche tenuto conto della carenza ed inadeguatezza delle misure di biosicurezza come comunicato dall’Asl Roma 1, elemento quest’ultimo che fa venir meno le condizioni per la deroga alla macellazione di cui alla nota prot. Dgsaf – 3037 del 4/2/2022″.
IL DOCUMENTO COMPLETO
“La nota prot. Dgsaf – 3037 del 4/2/2022 richiamata nella richiesta in oggetto fa riferimento nello specifico alle misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana (Psa) nelle regioni Piemonte e Liguria contenute nel Dispositivo dirigenziale prot. 1195 del 18 gennaio 2022, poi sostituito dalle successive Ordinanze emanate dal Commissario straordinario alla Psa. Tale nota- si legge- fa esplicito riferimento alla situazione specifica della Liguria e del Piemonte ritenendo ‘derogabile la procedura di macellazione purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l’infezione da Psa e la sua diffusione”.
IL LIMITE DEI DUE SUINI
Nel testo è poi riportato che “ciò premesso, in riferimento agli stabilimenti che detengono suini ‘non destinati al consumo alimentare umano e salvati da situazioni di sfruttamento, accuditi da privati e associazioni nel rispetto delle loro necessità di specie’, si chiarisce che il Dispositivo direttoriale Dgsaf prot. N. 12438 del 18/5/2022 non è applicabile a detta fattispecie, in quanto tale dispositivo fa riferimento ai suini ‘detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti dagli operatori nelle proprie residenze’, limitando in ogni caso la possibilità di registrare in Bdn queste situazioni, o modificarne l’orientamento produttivo laddove già registrati, solo nel caso in cui l’operatore detenga fino ad un massimo di due suini contemporaneamente“. “Si ribadisce quindi- continua la nota- che l’ambito di applicazione del dispositivo Dgsaf prot. N. 12438 del 18/5/2022 è riferibile esclusivamente a quelle situazioni in cui privati cittadini tengono presso le proprie residenze o abitazioni fino a un massimo di due suini per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti“.
STRUTTURE SAREBBERO ABUSIVE E ANIMALI PRIVI DI TRACCIABILITA’
Il commissario straordinario alla peste suina africana, Angelo Ferrari, e il direttore generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, Pierdavide Lecchini, aggiungono che “oltre a ciò, in considerazione che il caso di cui trattasi, a quanto riferito dall’Asl, risulta essere oggetto di provvedimento di sgombero in quanto le strutture in cui sono ospitati gli animali sarebbero state occupate abusivamente, che gli animali sarebbero ‘senza tracciabilità e certificazioni di provenienza’, che i cinghiali rientrando nella fauna selvatica indisponibile non possono essere detenuti, si ritiene che nella fattispecie trovi applicazione quanto previsto dall’art. 7 della vigente Ordinanza commissariale 4/2022, essendo gli animali detenuti in una condizione di illegalità sotto diversi profili (occupazione abusiva della struttura, mancata tracciabilità e origine degli animali, detenzione di animali selvatici)“.
NESSUNA DEROGA ALLA MACELLAZIONE
“Per quanto sopra- si legge nella parte finale della replica- si ritiene non accoglibile la richiesta di non procedere all’abbattimento dei suini in questione, anche tenuto conto della carenza ed inadeguatezza delle misure di biosicurezza come comunicato dall’Asl Roma 1, elemento quest’ultimo che fa venir meno le condizioni per la deroga alla macellazione di cui alla nota prot. Dgsaf – 3037 del 4/2/2022. Quanto sopra anche in considerazione che l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio in caso di Psa prescinde dalla tipologia di allevamento e dalle finalità di detenzione degli animali“.