Indagine Packlink: deep linking, framing, cybersquatting e typosquatting sono alcune delle attività illegali a danno degli e-commerce e degli imprenditori del settore
Gli ultimi due anni hanno visto nascere nuovi servizi e nuove modalità di contatto con i consumatori: l’e-commerce viene scelto per gli acquisti quotidiani da un numero crescente di italiani (27,7 milioni nel 2021, +3% rispetto al 2020) e nello stesso anno gli acquisti online in Italia hanno registrato un valore pari a 39,4 mld € (+21% rispetto al 2020).
Questi dati mostrano le notevoli opportunità di crescita economica legate al settore.
Allo stesso tempo però rappresentano anche il motivo dell’aumento del rischio di contraffazione e violazione della proprietà intellettuale. Secondo uno studio dell’EUIPO (l’Ufficio dell’UE per la Proprietà Intellettuale) ed EUROPOL (l’Ufficio Europeo di Polizia), le categorie più colpite dalla contraffazione nell’e-commerce sono profumeria e prodotti cosmetici e farmaceutici, con oltre il 70% dei sequestri ai confini dell’UE in relazione alle vendite su Internet.
Di fronte a questa realtà, Packlink ha sviluppato una serie di raccomandazioni per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale di un marchio e-commerce:
La proprietà intellettuale del sito web
Secondo i principi del diritto d’autore dettati dall’UE, “un sito web di natura creativa è considerato un’opera intellettuale di natura multimediale”. In questo senso, il sito web comprende i seguenti elementi:
Design – Il cosiddetto look and feel, ovvero l’aspetto estetico del web determinato dalle caratteristiche grafiche, dai contorni, dai colori e dalla disposizione del testo.
Struttura grafica – Viene creata purché il software su cui si basa sia l’originale creato dall’autore.
Nome a dominio – Deve essere unico, cioè due siti non possono essere associati sotto lo stesso nome a dominio
Convivenza in esso di più opere dell’ingegno (testo, immagini, video)
Quali sono le attività illecite che violano la proprietà intellettuale?
Deep linking – Consiste nell’inserimento di un collegamento (hyperlink) in una pagina web che porta l’utente a una pagina diversa. Questa operazione può comportare un serio rischio di confusione tra i due siti, motivo per cui è considerata illegale.
Framing – Consiste nell’inserimento di funzionalità e contenuti di un altro sito nella struttura dell’interfaccia grafica del sito. Si tratta di accaparramento o appropriazione illecita dei pregi dei prodotti altrui.
Cybersquatting – L’uso di nomi di dominio corrispondenti ad altri marchi o prodotti per la rivendita.
Typosquatting – Consiste nell’acquisto di domini che somigliano ad altri link o URL ma in realtà contengono un errore tipografico. Questo inganna gli utenti che hanno commesso errori tipografici in fase di ricerca.
Domain grabbing – Si tratta di registrare un nome a dominio con segno o parola distintiva di un’altro marchio.
Gli ultimi tre casi sono legati alla cosiddetta “questione del principio di precedenza temporale” che si basa sull’assegnazione di un nome a dominio al primo che lo richiede. Per tale motivo, il Codice della Proprietà Industriale riconosce il nome a dominio come segno distintivo dell’azienda alla stregua del marchio, della ragione sociale o del segno e gli conferisce la stessa tutela.
Registrazione dei marchi e-commerce
La registrazione di un marchio e-commerce ne garantisce l’uso esclusivo, in modo che i concorrenti non possano sfruttarlo o trarne illegalmente vantaggio. In primo luogo, viene svolta un’analisi esaustiva per verificare che il marchio soddisfi i requisiti corrispondenti: deve essere nuovo, distintivo, legittimo e veritiero.
Quando si crea un marchio è necessario indicare la classe di prodotti a cui sarà associato, secondo la Classificazione di Nizza. Quest’ultima prevede 45 classi, suddivise in 34 tipologie di prodotti e 11 diversi servizi.
Inoltre, il marchio deve avere una protezione territoriale definita per poter essere registrato in Italia o consentirne l’espansione (e quindi la tutela) internazionale.
Infine, va tenuto conto che la tutela della proprietà intellettuale dei marchi non è infinita. Per non perdere i diritti, deve essere rinnovata ogni dieci anni. La procedura di rinnovo può essere svolta nei 12 mesi precedenti la data di scadenza e, al massimo, nei 6 mesi successivi.
Strumenti di protezione della proprietà intellettuale nell’e-commerce
Quando si tratta di protezione dell’e-commerce, l’attenzione è quasi sempre rivolta ai consumatori. Tuttavia, l’importanza dei rischi legati alla contraffazione dei prodotti e alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti degli stessi imprenditori viene spesso trascurata.
L’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), in collaborazione con i principali mercati dell’e-commerce, offre tre strumenti:
Sistemi di notifica – Consentono agli imprenditori che vedono violata la propria proprietà intellettuale di inviare una notifica. Occorre fornire quante più informazioni possibili per effettuare gli opportuni controlli.
Programmi di protezione IP – Applicati da un numero limitato di marketplace, consentono di gestire tutte le segnalazioni inviate e di controllare le pagine di categoria che possono avere elementi lesivi della proprietà industriale.
Punti di contatto – Sono sistemi che facilitano l’assistenza in caso di problemi con programmi di protezione o sistemi di notifica. Non tutti i siti di e-commerce internazionali, infatti, dispongono di moduli di notifica e i punti di contatto consentono di trovare i recapiti a cui inviare le apposite notifiche.
“In un panorama dello shopping sempre più digitale, è fondamentale puntare sulla proprietà intellettuale per tutelare il proprio lavoro e i relativi interessi economici. Un sito e-commerce deve essere attentamente strutturato con cura dal punto di vista legale e tutelato giuridicamente. Solo così può diventare uno strumento efficace per attirare clienti e creare l’identità digitale di un’azienda”, afferma Noelia Lázaro, direttrice marketing di Packlink.