Con l’e-commerce si sono moltiplicati i canali e le modalità di sconto per gli acquisti di prodotti e servizi di ogni genere e categoria. Questo si traduce in opportunità rilevanti sia per le aziende che per i consumatori: le prime dispongono di strumenti di marketing e promozione impensati prima dell’arrivo in massa dei marketplace, dei social network e delle piattaforme compara-prezzi. I vantaggi per gli acquirenti, dall’altro versante, non necessitano di spiegazioni, in quanto comprare a basso costo un bene desiderato è sempre stato tra gli interessi primari dei clienti, e quelli online non fanno certo eccezione. Sebbene molti acquirenti si sappiano ormai districare bene tra le offerte della Rete, dal cashback ai codici sconto e coupon, la questione della trasparenza delle promozioni è entrata nei temi dell’agenda politica, e in particolare di quella europea, con la cosiddetta “Direttiva Omnibus”, recepita a inizio anno, con decreto ufficiale, anche in Italia.
L’indicazione degli sconti: parla l’AGCM
La direttiva Omnibus, tra le altre questioni e linee guida, ha incentrato la propria attenzione sulle forme di presentazione degli sconti da parte delle aziende. La stessa AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha perseguito questa strada pubblicando provvedimenti importanti in merito. Uno di questi prevede di dare piena attuazione alla direttiva europea stessa, partendo dall’indicazione del nuovo prezzo scontato, che deve essere calcolato dall’esercente – anche online – sul prezzo più basso applicato per quel prodotto in un periodo non inferiore ai trenta giorni precedenti. Questo assicura, ad esempio, che se troviamo un televisore scontato da 600 a 350 euro, il prezzo iniziale di 600 euro doveva essere quello reale, nel mese precedente la nuova promo. Parimenti, è fatto divieto, pena sanzione, di effettuare promozioni prima di 30 giorni dall’aumento dei prezzi di listino: in poche parole, non si può, ad esempio, mettere in vendita un profumo o un cosmetico a prezzo dichiarato scontato, magari dopo aver aumentato, prima di un mese, il suo costo al cliente. Tra le altre indicazioni rientrano alcune norme sull’uso delle parole abbinate alle promo, che talvolta possono essere fuorvianti: ad esempio si deve evitare “sottoprezzo” o “sottocosto”, soprattutto quando quest’ultima pratica si sposa a un azzeramento della concorrenza.
La validità della promo: le tempistiche
I tempi delle promozioni, visto che soprattutto online vengono aggiornate quotidianamente, sono fondamentali da comunicare al cliente. Facciamo qualche esempio, visto che le fattispecie sono numerose e varie. I volantini degli store e dei supermercati, anche digitali, devono riportare la data di partenza dell’offerta e quella conclusiva, ma anche eventuali limitazioni di giorni o periodi promozionali “extra”. Quando la promozione riguarda, ad esempio, un periodo di prova gratuito di un contenuto digitale, si deve indicare chiaramente la scadenza dello stesso, e se esiste una data di disdetta prima dell’eventuale rinnovo automatico: è quello che accade nel caso delle tv in streaming on demand o dei software utili, tipo di grafica, fotografia, antivirus, e così via. Quando viene erogato un credito gratuito da spendere, ad esempio un buono sconto tipo coupon per un servizio oppure un bonus dei casinò a distanza autorizzati – tipo quello per dare il benvenuto ai nuovi utenti -, va sempre indicato il termine massimo entro il quale usarlo, e lo stesso vale per le iniziative di cashback o per le raccolte punti. Può capitare infatti che i punti o i crediti accumulati, qualora non utilizzati per riscuotere un premio, vengano azzerati a una data specifica, la quale tuttavia, proprio per un criterio di trasparenza, deve essere indicata chiaramente nei termini e nelle condizioni dell’offerta.
Un caso specifico sono inoltre le offerte “lampo” o le offerte a tempo, ovvero con una scadenza a brevissimo termine. In questo caso va indicato senza dubbio il range temporale di validità della promozione, che può essere anche soltanto di poche ore. Per evitare però che gli utenti pensino che quel vantaggio sarà disponibile anche oltre il periodo indicato, è sempre buona norma aggiungere il momento preciso di scadenza, con formule del tipo “scade a mezzanotte”, “scade tra un’ora”, etc. Ovviamente, le tempistiche indicate vanno rispettate: è anche questa una questione di credibilità, affidabilità e trasparenza.
Termini e condizioni: ecco cosa sapere
Quando si sceglie di cliccare su una promozione online per attivarla, viene presentato, di fatto, un contratto di compravendita/adesione a un servizio, contenente tutte le clausole non specificate nel banner o nell’annuncio promozionale. Conviene sempre spendere un po’ di tempo in più nella lettura dei termini e delle condizioni dell’offerta, perché potrebbero essere presenti limitazioni non contemplate.
Un esempio? La titolarità del vantaggio: alcune promozioni possono essere utilizzate soltanto dai titolari di un’app o di una carta fedeltà, e dunque potrebbero avere un valore esclusivo e nominale. Non solo: potrebbero essere presenti altre limitazioni legate ai prodotti/servizi realmente in offerta e dunque, ad esempio, uno sconto potrebbe essere applicabile soltanto a una certa marca, a una certa linea, oppure a un tot minimo di prodotti da comprare, o ancora a una spesa non inferiore a un tot.
Attenzione anche alla cumulabilità dei vantaggi con altri benefici: qualora vi sia incompatibilità tra le promozioni, è sempre meglio scegliere quella che comporta un maggiore risparmio. Dopotutto l’interesse a risparmiare acquistando ciò che si desidera è soprattutto di chi compra.