Site icon Corriere Nazionale

A Roma ordinanza del comune fa slittare l’accensione dei riscaldamenti

decreto riscaldamenti

Il freddo ancora non è arrivato: a Roma rinviata l’accensione dei termosifoni con una nuova ordinanza firmata da Gualtieri. Ecco quando si potranno accendere

Se fino a una settimana fa in Italia si poteva godere di un insolito clima mite per la stagione, da qualche ora le temperature sono in calo. Così i più freddolosi hanno iniziato a chiedersi: “Quando si accendono i termosifoni?”.

A Roma, il sindaco Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che rimanda l’accensione dei caloriferi di due settimane, al prossimo 15 novembre.

COSA PREVEDE IL PIANO RISCALDAMENTI: PERIODO E ORE DI UTILIZZO

Come riportato dal sito di Roma Capitale, “in continuità con il Piano Nazionale, la stagione del riscaldamento 2023-2024 prevede un periodo di funzionamento tra il 15 novembre 2023 e il 7 aprile 2024. Inoltre gli impianti si potranno accendere “per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascuno giorno; per gli Uffici dell’Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere”.

QUALE TEMPERATURA IMPOSTARE?

Secondo l’ordinanza firmata da Gualtieri occorrerà ridurre la temperatura di un 1°C: “17° C +2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° C +2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Periodo di accensione e tetto massimo di ore non valgono per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali. Sono inoltre esonerati dal rispetto dei riferimenti di giornate di utilizzo gli impianti a pompe di calore, anche integrati con fonti rinnovabili“.

LA DIVISIONE IN FASCE CLIMATICHE DELL’ITALIA

I periodi e le ore in cui è possibile accendere i riscaldamenti variano dalla posizione in cui ci si trova. A tal proposito, il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha diviso l’Italia in sei zone climatiche in base alla temperatura media giornaliera.

Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600;
Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900;
Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400;
Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100;
Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000;
Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000.

Secondo il decreto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.

Exit mobile version