La Cassazione ha definitivamente statuito che la forma della “Vespa”, storico modello di motociclo Piaggio, è tutelata dal diritto d’autore
La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza pubblicata in
data 28 novembre 2023 ha definitivamente statuito che la forma della “Vespa”, storico
modello di motociclo prodotto sin dal 1946 dalla Piaggio Spa, presenta i requisiti richiesti
dall’art. 2 n. 10 l.d.a. per essere considerata un’opera dell’ingegno e pertanto essere
tutelata dal diritto d’autore.
data 28 novembre 2023 ha definitivamente statuito che la forma della “Vespa”, storico
modello di motociclo prodotto sin dal 1946 dalla Piaggio Spa, presenta i requisiti richiesti
dall’art. 2 n. 10 l.d.a. per essere considerata un’opera dell’ingegno e pertanto essere
tutelata dal diritto d’autore.
Tale decisione ha infatti sancito definitivamente che la forma della Vespa rientra tra le opere del disegno industriale che present ano carattere creativo e valore artistico.
La sentenza ha confermato integralmente quanto già statuito dai due precedenti gradi di
giudizio attribuendo valore decisivo ai riconoscimenti nell’ambiente artistico, non meramente industriale che la Vespa ha ricevuto per le sue qualità creative ed artistiche che attestano che si tratta di un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano.
La sentenza ha confermato integralmente quanto già statuito dai due precedenti gradi di
giudizio attribuendo valore decisivo ai riconoscimenti nell’ambiente artistico, non meramente industriale che la Vespa ha ricevuto per le sue qualità creative ed artistiche che attestano che si tratta di un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano.
Non solo, la Cassazione ha confermato quanto già affermato dalla Corte d’Appello
sull’estensione del diritto d’autore di cui gode Piaggio sulla forma della Vespa, riaffermando che la tutela riguarda tanto il modello “storico” di Vespa (cioè quello che risale al 1946) quanto tutte le successive elaborazioni operate dallo stesso autore che sono riconosciute quale diretta emanazione del primo modello.
sull’estensione del diritto d’autore di cui gode Piaggio sulla forma della Vespa, riaffermando che la tutela riguarda tanto il modello “storico” di Vespa (cioè quello che risale al 1946) quanto tutte le successive elaborazioni operate dallo stesso autore che sono riconosciute quale diretta emanazione del primo modello.
La Corte ha infatti voluto precisare che “il diritto d’autore protegge ogni elaborazione,
creativa o non, dell’opera originaria in quanto ciò attiene al contenuto stesso del diritto
d’autore sull’opera originaria ” e, pertanto, che era totalmente irrilevante valutare se il
modello successivo in concreto violato fosse una elaborazione creativa o non creativa,
poiché in ogni caso la sua riproduzione avrebbe costituito una violazione del diritto d’autore.
creativa o non, dell’opera originaria in quanto ciò attiene al contenuto stesso del diritto
d’autore sull’opera originaria ” e, pertanto, che era totalmente irrilevante valutare se il
modello successivo in concreto violato fosse una elaborazione creativa o non creativa,
poiché in ogni caso la sua riproduzione avrebbe costituito una violazione del diritto d’autore.
Sul cumulo della protezione del diritto d’autore con quella del marchio la Cassazione ha
rimesso alla Corte d’appello per ulteriori accertamenti di fatto sulla fattispecie.
rimesso alla Corte d’appello per ulteriori accertamenti di fatto sulla fattispecie.
Ad assistere Piaggio sotto i profili legali del Diritto d’autore sono stati il Prof. Giuseppe Sena, Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca La Rocca Sena, partner di Studio Sena & Partners