Sospesa la vendita della Hot Chip Challenge, la patatina super piccante a forma di bara che spopola come una sfida su TikTok tra i giovanissimi
Sospesa la vendita della patatina super piccante a forma di bara che spopola come una sfida su TikTok tra i giovanissimi, la “Hot Chip Challenge”. Lo comunica l’Unione Nazionale Consumatori, l’associazione che ha segnalato il prodotto ad Antitrust, ministero della Salute e Nas.
“Vittoria! Sospesa la vendita e cancellata la patatina dai listini del distributore italiano” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Il professionista, contro il quale l’Antitrust ha avviato il procedimento, aveva 5 giorni per presentare documenti e memorie ed evitare la sospensione provvisoria della pratica, ossia della vendita del prodotto” spiega Dona.
“Ebbene il professionista, ossia la società DAVE’S s.r.l., distributore in Italia della “Hot Chip Challenge” (patatina prodotta da una società della Repubblica Ceca, la Hot-Chip s.r.o.), ha presentato la propria memoria difensiva, annunciando di aver sospeso la vendita del prodotto, cancellato il prodotto dai listini e la propria pubblicità su tutti i media. Insomma, esattamente quello che chiedevamo. Non possiamo, quindi, che esprimere soddisfazione per questo risultato che tutela la salute e la sicurezza dei consumatori, specie quelli più fragili e vulnerabili in quanto minori ed adolescenti. Il richiamo ad una challenge, ossia ad una sfida, era infatti un modo per accrescere l’attrattività del prodotto, inducendo i ragazzi a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Naturalmente, l’Antitrust ha conseguentemente deliberato di non adottare alcuna misura cautelare” conclude Dona.
Per l’Antitrust, infatti, “le iniziative realizzate dal Professionista, consistenti nella sospensione della vendita del prodotto e, ancor di più, nella sospensione di qualsiasi pubblicità su tutti i media del prodotto “Hot Chip Challenge”, costituiscono misure idonee a impedire l’ulteriore diffusione delle condotte identificate nella comunicazione di avvio del sub-procedimento cautelare. In ragione di quanto sopra, le misure adottate da DAVE’S S.r.l. e comunicate all’Autorità risultano, quindi, adeguate a evitare il protrarsi, nelle more del procedimento, del periculum derivante dalle condotte indicate nella comunicazione di avvio dell’istruttoria e del sub-procedimento cautelare“.
In conclusione, “ritenuto, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento e alla luce delle recenti misure presentate dal Professionista appare essere venuto meno, allo stato degli atti, il requisito della particolare urgenza (periculum in mora) delibera di non adottare la misura cautelare ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell’articolo 8, del Regolamento“